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Appalti: la revisione del prezzo nei contratti di durata è un obbligo


Tutti i contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo, ai sensi dell’articolo 115 del d.lgs. 163/2006.

La natura cogente e inderogabile di tale prescrizione fa sì che tale clausola si impone alla stazione appaltante e alla controparte privata anche nel caso in cui nel regolamento contrattuale sia prevista una diversa e confliggente pattuizione, trovando applicazione il particolare meccanismo di integrazione di cui all’art. 1339 c.c.

Questo il principio ribadito dal Tar Campani, Napoli, sez. II, con la sentenza n. 2086 del 13 aprile 2015, con la quale ha ritenuto illegittimo il silenzio serbato dall’amministrazione in merito alla domanda di revisione dei prezzi avanzata dall’appaltatore del servizio di pulizia.

La finalità del meccanismo revisionale è quello di coniugare l’esigenza di contenere la spesa pubblica con quella di garantire che le prestazioni di beni o servizi da parte degli appaltatori delle p.a. non subiscano con il tempo una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione, incidenti sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell’offerta, con conseguente incapacità del fornitore di far fronte compiutamente alle stesse prestazioni.

La giurisprudenza è concorde nell’affermare che tale norma è “norma imperativa” con “sostituzione automatica” delle eventuali difformi volontà contrattualizzate.

 


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