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Avvocato-dipendente: la tassa di iscrizione all’Albo speciale compete all’ente


Il pagamento della tassa annuale di iscrizione all’Elenco speciale annesso all’Albo degli avvocati, per l’esercizio della professione forense nell’interesse esclusivo dell’Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che, di norma, devono gravare sull’Ente stesso.

Quindi, se tale pagamento viene anticipato dall’avvocato-dipendente deve essere rimborsato dall’ente medesimo.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7776 depositata il 16 aprile 2015.

La Corte ha confermato l’interpretazione espressa dal Consiglio di Stato nel parere 1081/2011 secondo cui dopo l’assunzione, il rapporto di lavoro dipendente dell’avvocato comunale si configura come un rapporto di durata nel quale la prestazione professionale del componente dell’avvocatura civica è resa continuativamente, anno dopo anno, nell’interesse dell’ente di appartenenza in via esclusiva, dovendo gli interessati, per patrocinare innanzi le varie Autorità giudiziarie, essere iscritti al relativo Ordine professionale.

Ne consegue che i costi per lo svolgimento di detta attività professionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente devono gravare sull’amministrazione che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività.

Ciò risponde ad un principio generale ravvisabile anche nell’esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell’art. 1719 cod. civ. secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell’incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari.

E’ stato, dunque, disatteso, l’orientamento della giurisprudenza contabile che ha qualificato l’obbligo di corresponsione della tassa per l’iscrizione come strettamente personale, essendo legato all’integrazione del requisito professionale necessario per svolgere il rapporto con l’ente pubblico (Corte Conti, sez. contr. Sardegna, parere n. 1/2007; sez. contr. Toscana, n. 11/2008; sez. contr. Puglia, n. 29/2008; sez. contr. Veneto, n. 128/2008).

Si ricorda che le problematiche in materia di personale saranno oggetto di approfondimento nel seminario “Personale: le novità della legge di stabilità 2015”in programma a Firenze l’8 maggio 2015


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