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Sardegna, deliberazione n. 32 – Assunzioni programmata ma conclusa nel 2015


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere nel 2015 all’assunzione di un’unità di personale, per effetto di una cessazione intervenuta nel 2013, a conclusione di una procedura concorsuale che, seppure avviata nel 2014, si concluderà nel corso del 2015.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 32/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 aprile, hanno ricordato che la vigente disciplina impone, da un lato, di contenere la spesa per il personale entro un certo tetto e, dall’altro, di limitare le nuove assunzioni alla parziale reintegrazione dei cessati (turn over).

In particolare:

– l’articolo 1, comma 557 quater della legge 296/2006 ha stabilito che il limite di spesa per il personale è pari alla media della spesa 2011-2013;

– gli enti soggetti al patto di stabilità interno, possono assumere (nel 2015) un contingente di personale a tempo indeterminato nei limiti di una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. Tale percentuale è destinata ad aumentare se l’incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25%. In tal caso nel 2015 si potrà assumere nei limiti del 100% della spesa sostenuta per il personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente;

– l’art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, ha anche previsto che “a decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile”;

Secondo i magistrati contabili della Sardegna si possono cumulare le quote non utilizzate della cessazioni intervenute nell’ultimo triennio antecedente (nel 2015 quelle non utilizzate 2012-2014).

La Corte dei conti ha ricordato che l’articolo 1, comma 424, della legge di stabilità 2015 ha previsto che gli Enti Locali, per gli anni 2015 e 2016, destinino le risorse disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità.

Come chiarito dalla Funzione pubblica nella circolare 1/2015, le risorse da destinare a tali finalità sono quelle rese disponibili per gli anni 2015 e 2016 (riferite alle cessazioni 2014-2015), “risultando altresì consentite le assunzioni a valere sui budget degli anni precedenti”.

Pertanto, qualora le cessazioni siano intervenute nel 2013, la capacità assunzionale del 2014, eventualmente rinviata nel 2015, non soggiace alle descritte limitazioni introdotte dalla legge 190/2014.

 


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