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Lazio, del. n. 126 – Rimborsi gestore del servizio idrico integrato


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla qualificazione giuridico-economica dell’Iva pagata dagli Enti Locali nella realizzazione delle immobilizzazioni afferenti il servizio idrico integrato e finanziate con l’accensione di mutui sulla base del disposto di cui all’articolo 153 del d.lgs. 152/2006.

In particolare l’ente ha chiesto se sia possibile escludere, dal rimborso che viene chiesto al soggetto cui è affidata con convenzione la gestione del servizio idrico integrato, la quota di mutuo stipulato a copertura di tali oneri tributari.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 126/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 giugno, hanno chiarito che l’IVA non può essere considerata alla stregua di un “contributo” e come tale non conteggiata tra gli oneri da trasferire a carico del soggetto gestore, che è tenuto a corrisponderne il rimborso all’Ente locale ai sensi dell’articolo 153, comma 2, del Codice dell’Ambiente.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 104/E dell’11 ottobre 2010 i rimborsi dati dal gestore all’Ente locale per le passività pregresse costituiscono a tutti gli effetti “corrispettivi imponibili a fini IVA” in quanto attribuiti a fronte della concessione in uso di tutte le immobilizzazioni necessarie al funzionamento dell’impianto idrico, considerata tassabile ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. 633/72, con l’aliquota ordinaria quale “prestazione di servizi” in senso lato.

 


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