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Incarichi a pubblici dipendenti: incostituzionale la sanzione per mancata comunicazione del compenso


È incostituzionale, per violazione degli articoli 3 e 76 della Costituzione, l’articolo 53, comma 15, del d.lgs. 165/2001, nella parte in cui assoggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria gli enti pubblici economici e i privati che, dopo aver conferito incarichi retribuiti a dipendenti pubblici, omettano di comunicare all’amministrazione cui essi appartengono l’ammontare dei compensi corrisposti.

E’ quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 98/2015.

Nel caso di specie, il giudice del lavoro aveva sollevato davanti alla Corte Costituzionale questione di legittimità costituzionale della citata norma del d.lgs. 165/2001, nella versione introdotta dall’articolo 26 del d.lgs. 80/1998 in attuazione della quale il dipendente pubblico è tenuto a richiedere un’autorizzazione per l’espletamento di incarichi esterni, sia da enti pubblici che privati, oltre che a comunicare l’importo del compenso.

In caso di mancata autorizzazione allo svolgimento di un incarico esterno o di mancata comunicazione del compenso, il pubblico dipendente è tenuto a restituire il doppio di quanto percepito.

La questione sollevata dal tribunale attiene al fatto che tale sanzione non troverebbe fondamento nelle direttive della legge delega (legge 59/1997), “la quale non conterrebbe indicazioni tali da legittimare la previsione del contestato meccanismo sanzionatorio – in sé, particolarmente afflittivo – specie se interpretate alla luce del principio di ragionevolezza, alla stregua del quale deve essere apprezzata la coerenza della normativa delegata rispetto ai corrispondenti criteri direttivi”.

Criterio della ragionevolezza che non risulterebbe rispettato sia per la previsione di una doppia sanzione, sia perché “le esigenze di buon andamento della p.a., di trasparenza e di compatibilità dell’incarico privato con l’impiego pubblico” sarebbero garantite già “dalla necessità di ottenere la previa autorizzazione”, “ponendosi l’obbligo aggiuntivo della comunicazione dei compensi come un mero adempimento accessorio”.

Pertanto, la sanzione per la violazione dell’obbligo di comunicazione del compenso, del tutto secondario rispetto alla comunicazione del conferimento dell’incarico che deve essere effettuata all’anagrafe delle prestazioni, previsto dal comma 12, avendo finalità di mere esigenze conoscitive della pa, si sovrappone, irragionevolmente, all’altro obbligo (e sanzione) previsto di carattere sostanziale, ossia della richiesta (e ottenimento) della preventiva autorizzazione dell’amministrazione datore di lavoro.

La Corte Costituzionale ha, per tali motivi, dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 15 dell’articolo 53 del d.lgs. 165/2001.

 

 


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