Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Appalto refezione: la disponibilità del centro di cottura non può essere richiesta come requisito


E’ illegittima la clausola del bando per l’affidamento del servizio di mensa scolastica che richiede, come requisito di partecipazione e non come requisito di esecuzione del contratto, il possesso di un centro di cottura di emergenza autorizzato.

Questo quanto ribadito dall’Anac nel parere n. 36 del 13 gennaio 2016.

Come evidenziato anche dalla giurisprudenza amministrativa, in caso di appalto del servizio di refezione scolastica, non è possibile richiedere l’effettiva disponibilità di un centro di cottura nel territorio comunale alla data di presentazione della domanda.

Tale clausola, infatti, equivarrebbe a riservare la gara stessa alla sole imprese che già operano nel territorio, in palese violazione delle disposizioni comunitarie di massima tutela della concorrenza tra imprese.

Pertanto, nel caso in cui la stazione appaltante, per motivate e peculiari circostanze, ritenga importante che il soggetto debba avere un centro cottura in prossimità del proprio territorio, deve chiedere nel bando al solo aggiudicatario di soddisfare tale requisito, quindi includendo tra i requisiti di partecipazione unicamente l’impegno a dotarsene.

Per quanto concerne, ancora, il problematico nodo del centro cottura, deve ritenersi illegittima anche la clausola del bando di gara che attribuisce un punteggio differenziato all’offerta tecnica in proporzione della distanza chilometrica del centro di cottura dal luogo di esecuzione del servizio.

Tale prescrizione non risulta propriamente conforme al c.d. “divieto di commistione” tra requisiti soggettivi di partecipazione e requisiti oggettivi dell’offerta cui attribuire punteggio nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Di converso, non è irragionevole ritenere che la disponibilità, nelle vicinanze, del centro cottura possa essere funzionale ad una migliore qualità del servizio in appalto.

Come sostenuto dall’Autorità, poiché sulla qualità dei pasti influisce comunque in modo preponderante il tempo di consegna sarebbe più opportuno che la lex specialis prevedesse un punteggio per l’elemento “tempo di consegna” piuttosto che per la “distanza chilometrica”.

Ciò in quanto la distanza chilometrica non rappresenta un “indicatore più oggettivo” per garantire la freschezza dei cibi, in quanto a parità di distanza il tempo di consegna può variare a seconda delle condizioni infrastrutturali, territoriali, etc.

 


Richiedi informazioni