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Friuli, del. n. 14 – Entrate derivanti da valorizzazione usi civici gestiti dai Comuni


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di consentire a terzi di provvedere alla gestione e promozione di una tartufaia naturale, sorta spontaneamente nel locale bosco comune, senza alcuna corresponsione al comune di benefici economici derivanti dall’attività di promozione del tartufo.

I magistrati contabili del Friuli, con la deliberazione 14/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 febbraio, hanno evidenziato che la disciplina fondamentale della materia degli usi civici è da rinvenirsi nella legge 1766/1927, nonché dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con Regio Decreto 332/1928.

Le predette fonti vanno integrate con la disciplina introdotta in ambito regionale.

Per quanto specificamente attiene al Friuli-Venezia Giulia, al pari di quanto avviene nelle altre Regioni a statuto speciale, la materia degli usi civici è espressamente devoluta alla Regione sulla base del proprio Statuto di autonomia.

Dopo aver fornito una chiara ricostruzione dell’istituto de quo ed aver evidenziato il rilievo che gli usi civici rivestono per la loro collettività di riferimento, i magistrati contabili hanno ribadito la necessità di un compenso nel caso di utilizzo dei terreni gravati da uso civico.

Pertanto, nell’ipotesi che non si abbia un loro utilizzo diretto da parte dei concittadini aventi titolo, appare comunque preclusa al Comune la possibilità di rinuncia a canoni e corrispettivi per il godimento beneficiato da terzi, ciò al chiaro fine di compensare la collettività di riferimento per il mancato diretto utilizzo.

Sul punto, viene principalmente in rilievo la sentenza n. 1645/2010 della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio che ha condannato due dirigenti di un Comune per non aver riscosso i canoni di natura enfiteutica previsti dall’articolo 10 della legge n. 1766/1927 dovuti per l’occupazione di un terreno del demanio comunale rientrante tra gli usi civici.

Tale condanna, infatti, non ha potuto prescindere dalla circostanza che “gli usi civici rientrano nella proprietà pubblica: il demanio civico (da non confondere con il patrimonio o demanio comunale) comprende tutti di “beni civici” e quindi gli usi civici gravanti su terreni privati. Gli usi civici sono imprescrittibili per cui il mancato pagamento del canone protrattosi per un lungo periodo (nel caso specifico ventennale) non comporta l’usucapione a favore dell’enfiteuta, ma solo la prescrizione quinquennale del debito per le annualità scadute. Ne segue che l’Amministrazione comunale deve necessariamente esigere la corresponsione di una indennità risarcitoria per occupazione indebita nei confronti degli occupanti dei terreni demaniali di uso civico”.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Friuli del. n. 14-16


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