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Giur. Molise, sent. n. 7 – Responsabilità per affidamento all’esterno di mansioni ordinarie


Risponde del danno arrecato all’ente il Responsabile del Servizio Finanziario che, in palese violazione della normativa in materia di gestione e utilizzo delle risorse in organico e di affidamenti esterni, si avvale delle prestazioni di soggetti estranei all’organico comunale all’espresso fine di farsi sostituire nell’espletamento di sue proprie mansioni ordinarie, pur potendo disporre di personale assegnato all’area finanziaria.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Molise, con la sentenza n. 7 depositata il 18 febbraio 2016.

Nel caso di specie il Responsabile del Servizio finanziario di un ente aveva affidato all’esterno, direttamente ex articolo 125 del Codice dei contratti pubblici, l’incarico di redazione del bilancio comunale, del rendiconto nonché del conto del patrimonio, motivandolo in ragione della “complessità del documento” e della “assenza di apposito software per l’elaborazione del medesimo” e deducendo la congruità del relativo corrispettivo, nella dichiarata assenza di una convenzione Consip di riferimento.

La procura aveva contestato l’illegittimità di tali affidamenti esterni con i quali il Responsabile Finanziario aveva attribuito a terzi estranei all’ente compiti tipici ed esclusivi, nei quali si estrinseca la “gestione dell’attività finanziaria” comunale ex lege espressamente affidata al Servizio economico-finanziario e, in primis, al suo Responsabile, quali la certificazione di bilancio (art. 161 Tuel), la predisposizione del conto del patrimonio (art. 151, 230 Tuel), del bilancio (art. 151, 153 Tuel), del rendiconto della gestione (art. 151, 153, 227-230 Tuel).

Tesi accolta dai giudici contabili.

L’articolo 7 del d.lgs. 165/2001 consente e circoscrive il conferimento di incarichi individuali da parte delle amministrazioni pubbliche esclusivamente per “esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio”, previo accertamento dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, limitatamente ad obiettivi e progetti specifici e determinati e a prestazioni di natura temporanea e altamente qualificata.

La disposizione prevede altresì espressamente che “il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti”.

In proposito è stato evidenziato come il Responsabile fosse in possesso di qualifica e competenze professionali elevate (nonché di specifica esperienza pluriennale nel settore finanziario-contabile comunale) per poter provvedere alla redazione del conto del patrimonio e di certificazione del bilancio (compiti questi ultimi che certamente e in linea generale rientrano nelle mansioni proprie del responsabili finanziario, ex artt. 151 e ss. del Tuel).

Senza considerare che il Responsabile finanziario poteva altresì disporre della collaborazione di un altro funzionario di esperienza nonché di livello amministrativo apicale D, dal quale avrebbe potuto farsi aiutare.

Tale illecita condotta ha quindi comportato per l’amministrazione comunale il dover corrispondere, in relazione alle attività ordinarie rientranti nei compiti istituzionali del Responsabile del Servizio Finanziario, oltre alla remunerazione erogata a tale Responsabile e all’ulteriore funzionario assegnato alla medesima area e pur tuttavia nel caso non utilizzato, anche gli importi erogati all’affidatario esterno.

Tale modus agendi, come evidenziato dai giudici contabili, ha consentito al Responsabile dell’ente di ridimensionare e alleggerire, indebitamente, il proprio carico di lavoro esigibile, a fronte di un corrispondente aggravio del comune.

Tali indebiti esborsi a carico del Comune costituiscono danno erariale.

Leggi la sentenza
CC Sez. Giurisd. Molise sent. n. 7-2016

 

 


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