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Abruzzo, del. n. 233 – Assunzione dirigente mediante scorrimento graduatoria ancora valida


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere alla copertura a tempo indeterminato del posto di Dirigente tecnico attualmente vacante, ma che era coperto con contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 1, del Tuel alla data del 15 ottobre 2015.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 223/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 dicembre, hanno evidenziato che lo scopo della disposizione di cui al comma 219 dell’articolo 1 della legge 208/2015 è quello di lasciare inalterata la situazione dei posti dirigenziali vacanti alla data del 15 ottobre 2015 (data di approvazione del disegno di legge di stabilità 2016 da parte del CDM) per dare piena attuazione alla riforma prevista dalla legge 124/2015

Diversamente, i posti che risultavano coperti alla data del 15 ottobre 2015, non ricadono nelle limitazioni di cui all’art. 1, comma 219, della legge 208/2015

Pertanto, allorquando verrà meno il vincolo imposto dall’art. 1, comma 424, della legge 190/2014, l’Ente potrà procedere alla copertura del posto nel rispetto di tutte le norme che disciplinano l’assunzione del personale a tempo indeterminato sia quelle a tempo determinato.

Pertanto, con il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione, l’ente potrà utilizzare a tale fine, nell’anno 2016, i “resti” dell’anno 2013 essendo detta annualità ricompresa nel precedente triennio, secondo l’accezione dinamica adottata dalla Sezione delle Autonomie nella citata pronuncia n. 28/2015, nonché nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e purché siano stati osservati anche gli obblighi previsti dall’art. 3, comma 3, del d.l. 90/2014.

In merito alla possibilità di procedere alla copertura del posto mediante scorrimento di una graduatoria ancora valida, i magistrati contabili hanno ricordato che ai sensi dell’articolo 91, comma 4, del Tuel “Le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo“.

Ne consegue che l’unico limite allo scorrimento della graduatoria è che non si tratti di posti di nuova istituzione o trasformazione (in tal senso, Consiglio di stato, sentenza n. 4329/2012 e 4361/2014).

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Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-abruzzo-del-n-233-16


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