Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di accollarsi gli oneri economici conseguenti al collocamento in una struttura protetta di un minore.
I magistrati contabili della Campania con la deliberazione 16/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 marzo, pur dichiarando inammissibile il quesito hanno ricordato che gli oneri economici derivanti dagli interventi disposti a favore di minori sono a carico primariamente dei genitori, anche ove a questi sia precluso l’esercizio della potestà genitoriale, e degli altri soggetti indicati nell’art. 433 del c.c., come previsto anche dall’art. 25 del r.d.l. 1404/1934.
Tale regola non è derogabile nemmeno da parte dell’autorità giudiziaria in quanto il “compito di assistenza che grava sui comuni” ai sensi degli artt. 23 e 25 del d.p.r. 616/1977 si riferisce esclusivamente alle funzioni amministrative relative all’organizzazione e alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficienza.
Tale norma non ha inteso rendere la materia “beneficienza pubblica” gratuita, mantenendo anzi espressamente la distinzione tra “erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento (Corte dei conti Molise, del. n. 2/2016 e Cass. Pen, sez. VI, 24 aprile 2007, n. 16559).
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CC Sez. Controllo Campania del. n. 16 -18