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Friuli, del. n. 13 – Ampliamento delle competenze dell’avvocato civico


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di attribuire al Dirigente del Settore Affari Legali, iscritto all’Elenco speciale degli avvocati dipendenti da pubbliche amministrazioni, anche altre funzioni amministrative in aggiunta a quelle del proprio ufficio.

I magistrati contabili del Friuli, con la deliberazione 13/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 aprile, hanno ricordato che la legge professionale forense n. 247/2012 impone all’avvocato l’esclusività nella trattazione degli affari legali dell’ente, pena la cancellazione all’Albo da parte del Consiglio dell’Ordine di appartenenza (Cassazione, sez. unite n. 18359/2009 e Cassazione civile, sez. unite, n. 19547/2010).

La figura professionale dell’avvocato esclude l’intercambiabilità con altre figure interne all’ente, né può essere adibito ad altri compiti se non a quelli espressamente indicati nella L. n. 247/2012, se non perpetrando attività anomale, che giurisprudenza consolidato evidenzia come illegittime.

Per tali ragioni di presidio di legalità e garanzia della difesa, la funzione pubblica che ogni avvocato è chiamato a svolgere non è cumulabile con altre cariche all’interno dell’Ente, proprio per le sue peculiarità, che impongono il divieto categorico di situazioni “anche potenziali” di conflitto d’interesse nello svolgimento della professione.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Friuli Venezia Giulia del. n. 13 -18


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