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Sopralluogo obbligatorio: in caso di RTI chi lo deve effettuare?


L’obbligo di sopralluogo inserito nella legge di gara concerne un’attività strumentale necessaria a consentire alle imprese partecipanti di valutare la prestazione richiesta e di formulare un’offerta seria, attendibile e consapevole.

Nel caso degli RTI costituendi, in particolare, poiché il raggruppamento giuridicamente ancora non esiste, non essendo stato costituito, è necessario che il sopralluogo venga effettuato da tutte le imprese associate, ovvero da un rappresentante di uno dei soggetti raggruppati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

Questo il chiarimento fornito dall’Anac nel parere n. 714 del 31 luglio 2018.

Tale impostazione è stata ribadita dall’Autorità sia nel Bando-tipo n. 1 per contratti di servizi e forniture sopra soglia che nel Bando-tipo n. 2 per l’affidamento di servizi di pulizia, nei quali si prevede che – in caso di RTI costituendo – il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante di uno dei soggetti raggruppati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

L’Anac, pertanto, ha ritenuto corretto l’operato della stazione appaltante che, a fronte del tenore inequivocabile degli atti di gara, aveva escluso un RTI costituendo in quanto il sopralluogo obbligatorio era stato effettuato a nome della sola impresa mandataria e non anche in nome e per conto della mandante (Tar Napoli, sentenza n. 5911/2017).


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