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Irregolarità edilizie: escluso l’accesso civico ai nominativi dei soggetti coinvolti


È legittimo negare l’accesso civico ai dati identificativi dei destinatari di provvedimenti di accertamento di irregolarità edilizie e ai verbali di sopralluogo effettuati dalla polizia municipale.

Questo quanto chiarito dal Garante della Privacy, con il provvedimento n. 449 del 7 agosto 2018.

In relazione al regime di pubblicità delle informazioni riguardanti opere abusive, la specifica normativa statale di settore prevede espressamente che «il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell’albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione» (art. 31, comma 7, del d.P.R. 380/2001).

L’obbligo di pubblicazione stabilito dalla norma è limitato a: “…i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali e da agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione”.

Nel caso di specie il Comune aveva provveduto alla predetta pubblicazione sull’albo pretorio online, oscurando i nominativi dei soggetti responsabili.

Successivamente l’ente aveva ricevuto una richiesta di accesso civico volta all’ostensione integrale della documentazione (fra cui i dati relativi identificativi degli autori dei presunti abusi).

Il Comune aveva negato l’accesso civico, rappresentando, fra l’altro, l’esistenza di un pregiudizio dei diritti e libertà dei soggetti controinteressati, con possibili ripercussioni negative sul piano lavorativo, professionale, personale e sociale (art. 5-bis, comma 2, lett. a) e c), del d. lgs. n. 33/2013).

Diniego confermato dal Garante della Privacy che ha ribadito che i principi e la disciplina di protezione dei dati personali devono essere rispettati anche nell´attività di pubblicazione di dati sul web per finalità di trasparenza.

Infatti, come già affermato dal Garante, “Laddove l´amministrazione riscontri l´esistenza di un obbligo normativo che impone la pubblicazione dell´atto o del documento nel proprio sito web istituzionale è necessario selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l´oscuramento di determinate informazioni”.

I soggetti pubblici, infatti, in conformità ai principi di protezione dei dati, sono tenuti a ridurre al minimo l´utilizzazione di dati personali e di dati identificativi ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l´interessato solo in caso di necessità (cd. “principio di necessità” di cui all´art. 3, comma 1, del Codice).

Pertanto, anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o documenti contenuti nel d. lgs. n. 33/2013, i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque “rendere […] intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione” (art. 4, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013).


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