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RTI costituendo: escluso il soccorso istruttorio in caso di assenza di dichiarazioni fondamentali


Nell’ipotesi di partecipazione in RTI costituendo, l’indicazione delle parti del servizio che devono essere eseguite dai singoli operatori economici nonché l’impegno a costituire il raggruppamento, costituisce un elemento che attiene all’offerta e non al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara.

L’assenza di tali dichiarazioni fondamentali non è sanabile tramite il soccorso istruttorio.

Questo il principio espresso dal Tar Lazio, Roma, con la sentenza n. 9789 del 5 ottobre 2018.

Nel caso di specie, al termine dell’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, la stazione appaltante aveva escluso due operatori economici che avevano dichiarato di partecipare alla gara come RTI costituendo, avendo rilevato la mancanza delle dichiarazioni sulle quote di esecuzione e sull’impegno a costituire il raggruppamento (inserite erroneamente, come precisato dagli operatori economici, nell’ambito dell’offerta economica generata dal sistema MEPA).

Come ribadito dai giudici amministrativi, la dichiarazione con cui le imprese raggruppande specificano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori costituisce un elemento che attiene all’offerta e che risponde all’esigenza che la stazione appaltante conosca preventivamente la quota-parte del servizio che ciascuna impresa raggruppanda intenda eseguire.

È solo attraverso tale dichiarazione, infatti, che le imprese raggruppande assumono un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante in vista dell’eventuale esecuzione del contratto.

Tale impegno, pertanto, deve essere già definito al momento in cui si partecipa alla procedura perché in questo modo le imprese raggruppande formalizzano nei loro rapporti e nei confronti della stazione appaltante la misura entro la quale si assumeranno l’esecuzione del contratto.

Per queste ragioni deve ritenersi precluso il ricorso al soccorso istruttorio di cui all’articolo 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016, poiché tale strumento consentirebbe di mutare le condizioni economiche e di futura esecuzione del contratto attraverso una differente ripartizione delle relative quote (Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2017, n. 3029; v. anche sez. VI, 21 febbraio 2017, n. 773)

Si segnala il seminario di studi “Appalti sotto soglia: la corretta gestione della procedura di gara” in programma a Firenze il 9 novembre 2018.


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