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Appalti: la corretta gestione delle fasi della procedura di gara


La commissione giudicatrice non può, dopo aver già esaminato e valutato sia le offerte tecniche che quelle economiche, richiedere all’aggiudicatario di fornire maggiori precisazioni su alcuni elementi dell’offerta tecnica, modificando i punteggi assegnati in precedenza e rideterminando, di conseguenza, la graduatoria.

Questo quanto evidenziato dal Tar Valle d’Aosta con la sentenza n. 44 del 17 settembre 2018.

L’iter di esame e valutazione delle offerte, previsto dal d.lgs. 50/2016 prevede che, dopo la preliminare fase di verifica dei contenuti dell’offerta, si passa alla seconda fase di valutazione delle offerte tecniche.

A tale seconda fase provvede l’apposita Commissione tecnica che, in una o più sedute riservate, verifica la conformità tecnica delle offerte e valuta le stesse, assegnando i relativi punteggi sulla base di quanto previsto dal disciplinare di gara.

Completato l’esame dell’offerta tecnica, l’amministrazione procede, nuovamente in seduta pubblica, ad informare i partecipanti delle valutazioni compiute, a dare notizia di eventuali esclusioni e a dare lettura dei punteggi assegnati dalla Commissione sulle offerte tecniche dei concorrenti non esclusi.

E’ nell’ambito di questa fase che la Commissione deve, eventualmente, richiedere i chiarimenti necessari per valutare le offerte tecniche.

Quindi, verificata l’integrità dei plichi contenenti le buste con le offerte economiche (e l’integrità delle singole buste), l’amministrazione procede all’apertura delle stesse con la lettura delle singole offerte, con l’indicazione dei ribassi offerti e dei conseguenti prezzi netti e la determinazione (matematica) dei punteggi connessi ai prezzi.

Il seggio di gara formula, quindi, la graduatoria finale sulla base della somma dei punteggi assegnati per l’offerta tecnica e per l’offerta economica e, conclusivamente, procede all’aggiudicazione dell’appalto in favore dell’offerta che ha raggiunto il maggiore punteggio complessivo.

La necessità che si addivenga ad una determinazione compiuta e finale con riferimento alle offerte tecniche prima che siano aperte e conosciute le offerte economiche discende dal fatto che è necessario prevenire il pericolo che gli elementi economici influiscano sulla previa valutazione dell’offerta tecnica (Tar Lazio, sez. II, 23/02/2018, n. 2108).

Si segnala il seminario “Appalti sotto soglia: la corretta gestione della procedura di gara” in programma a Firenze il 9 novembre p.v.


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