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Ingiustificata erogazione dell’indennità di Direttore Generale: condannati Segretario e Sindaco


L’indebita erogazione dell’indennità di direttore generale in assenza di un provvedimento formale di nomina e dei rigidi presupposti sottesi al conferimento dell’incarico, configura un illecito erariale.

Questo quanto ribadito dalla Corte dei Conti, sez. giur. Piemonte, con la sentenza n. 97 depositata il 24 settembre 2018, con la quale sono stati condannati sia il segretario comunale, per avere chiesto e percepito l’indennità di Direttore Generale in assenza di un provvedimento formale di nomina e senza svolgere compiti significativamente eccedenti la funzione di Segretario comunale, sia il Sindaco, per avere assecondato in modo acritico ed ingiustificato la richiesta del Segretario.

Nel caso di specie il Sindaco neo eletto, dopo avere effettuato le verifiche amministrative e contabili ritenute necessarie, aveva inviato alla Procura Regionale una dettagliata denuncia concernente il conferimento irragionevole al Segretario comunale, in un ente territoriale di piccolissime dimensioni (di soli 1.107 abitanti), delle funzioni di Direttore Generale senza investitura formale.

Come ribadito dai giudici contabili nella Pubblica Amministrazione non è ammessa l’equipollenza tra formale attribuzione delle funzioni al dipendente con provvedimento specifico ed esercizio concreto, quindi “di fatto”, delle stesse.

Di conseguenza la nomina non può che trovare la sua necessaria legittimazione soltanto in un atto scritto, soprattutto qualora dal conferimento dell’incarico derivi l’erogazione di un emolumento mensile aggiuntivo rispetto alle ordinarie voci stipendiali del dipendente.

Inoltre, come ribadito dai giudici contabili, al fine di giustificare, nei piccoli comuni, il conferimento delle funzioni di Direttore Generale al segretario generale (possibilità consentita, all’epoca dei fatti, dall’articolo 108, comma 4, del Tuel), è necessario che vi sia una effettiva e comprovata necessità, ossia qualora tale figura debba svolgere incombenze particolari e straordinarie, non affrontabili da parte dei dipendenti in servizio ed eccedenti gli stessi doveri del Segretario comunale.

Leggi la sentenza
CC Sez. Giur. Piemonte sent. n. 97-18

 


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