Un sindaco ha chiesto un parere in merito alle competenze dell’Organo Straordinario di Liquidazione in ordine ai “fatti ed atti di gestione verificatesi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato” e alla “rilevazione della massa passiva”.
I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 132/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 dicembre, hanno chiarito che la locuzione “fatti ed atti di gestione” si riferisce ai “debiti correlati ad atti o fatti di gestione”: la ridetta locuzione riguarda le “obbligazioni [passive dell’Ente] che derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto [diverso dal contratto o dal fatto illecito] idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico” rapportabile alla gestione dell’Ente (ex precitato art. 1173 c.c.).
Come ribadito dai magistrati contabili, i debiti che possono rientrare nella massa passiva della liquidazione sono quelli correlati ad atti e fatti di gestione verificatesi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato (Sez. Campania, del. n. 66/2018).
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CC Sez. Controllo Campania del. n. 132 -18