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Funzioni locali: sanzione disciplinare della sospensione dal servizio senza retribuzione


In base alla nuova disciplina in materia di codice disciplinare (art. 59 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018), al dipendente sospeso cautelativamente dal servizio con privazione della retribuzione non può più essere erogata, durante il periodo di sospensione e a prescindere dalla relativa durata, l’indennità cosiddetta “alimentare“.

La nuova disciplina contrattuale si applica solamente alle infrazioni commesse successivamente all’entrata in vigore del nuovo codice disciplinare che, a norma dell’articolo 59, comma 12, del medesimo CCNL “deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua applicazione.”.

Questo il chiarimento fornito dall’Aran con l’orientamento applicativo CFL51 del 3 aprile 2019.

Per le infrazioni commesse in data anteriore all’entrata in vigore del nuovo codice disciplinare, invece, continuerà a trovare applicazione l’art. 3, comma 6, ultimo periodo, del Ccnl 11.04.2008 che, per il caso della sospensione dal lavoro con privazione della retribuzione da 11 giorni a sei mesi, prevedeva che: “Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all’art. 52, comma 2, lett. b) (retribuzione base mensile) del CCNL del 14.9.2000 nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell’anzianità di servizio.”.

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