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Personale: pubblicato in GU il decreto sulle capacità assunzionali delle Regioni


È stato pubblicato in G.U. n. 258 del 4 novembre 2019, il dpcm 3 settembre 2019, recante «Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni». Il decreto attua le disposizioni di cui l’art. 33 comma 1 del d.l. 34/2019, il così detto “Decreto Crescita”, convertito, con modificazioni, dalla legge 58/2019.

Il decreto in commento individua i valori soglia di massima spesa del personale, definiti come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto delle entrate a destinazione vincolata e del Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, come da disposto dell’art. 33, d.l. 34/2019. I predetti valori soglia sono così definiti:

  • 13,5% per le regioni con meno di 800.000 abitanti;
  • 11,5% per le regioni tra 800.000 e 3.999.999 abitanti;
  • 9,5% per le regioni tra 4.000.000 a 4.999.999 abitanti;
  • 8,5% per le regioni tra 5.000.000 e 5.999.999 abitanti;
  • 5,0% per le regioni con 6.000.000 di abitanti e superiori.

Il decreto in commento stabilisce inoltre fino al dicembre 2024 le percentuali massime di incremento annuale della spesa per il personale a tempo indeterminato, relative alla spesa del personale registrata nel 2018, per le regioni a statuto ordinario che si collocano al di sotto del rispettivo valore soglia. Fermi restando la compatibilità con i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, le percentuali massime di incremento in fase di prima applicazione sono individuate come segue:

  • 10% nel 2020;
  • 15% nel 2021;
  • 18% nel 2022;
  • 20% nel 2023;
  • 25% nel 2024.

Per le regioni a statuto ordinario nelle quali il rapporto fra la spesa per il personale e le entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati è superiore al valore soglia, è fatto salvo il disposto dell’art. 33, co. 1, d. l. 34/2019, che prevede:

  • la riduzione della spesa per il personale fino al raggiungimento del valore soglia nel 2025, anche applicando un turn over inferiore al 100%;
  • l’applicazione di un turn over pari al 30%, a decorrere dal 2025, per le regioni che non abbiano ancora conseguito il valore soglia.

Il decreto in commento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020, e prevede la revisione dei parametri su base quinquennale tramite decreto del Ministro della pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno.

 


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