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Accesso documentale: il ricorso deve essere munito di procura speciale


Nel processo amministrativo, il ricorso è inammissibile se la procura speciale è antecedente al diniego di accesso impugnato.

Questo il principio espresso dal TAR Lombardia con la sentenza n. 339 depositata il 20 febbraio 2020, rigettando il ricorso presentato da un privato che aveva invocato la declaratoria di illegittimità del silenzio da parte del proprio gestore di telefonia alla scadenza dei trenta giorni, decorrenti dalla presentazione dell’istanza di accesso documentale relativa a una richiesta di trasloco della linea telefonica.

Nel caso di specie, il ricorrente, dopo essersi trasferito presso un nuovo domicilio, ha contattato telefonicamente gli operatori del proprio gestore telefonico chiedendo il trasloco della linea esistente, rifiutando al contempo l’attivazione di una nuova linea telefonica. Successivamente alla richiesta di trasloco della linea, il ricorrente ha ricevuto un’email dal gestore, nella quale veniva comunicata l’impossibilità di procedere alla richiesta di trasloco in quanto dal sistema sarebbe risultata una sua rinuncia. Al fine di verificare la correttezza dell’operato del gestore, che avrebbe inserito nel portale la rinuncia al trasloco anziché l’attivazione di una nuova linea telefonica, l’interessato ha presentato, a mezzo PEC, un’istanza di accesso documentale. Non avendo ricevuto alcun riscontro all’istanza di accesso entro il termine di trenta giorni previsto dalla legge, il ricorrente ha adito il giudice amministrativo.

Il TAR Lombardia, nella sentenza in commento, ha chiarito che, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g) del d.lgs. 104/2010, il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di procura speciale, la quale deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti, l’autorità d’innanzi alla quale deve essere presentato il ricorso nonché ogni altro elemento funzionale all’individuazione della controversia. È dunque requisito necessario che il soggetto abbia contezza del contenuto dell’atto oggetto della procura, e che essa sia dunque circoscritta e non  utilizzabile per analoghe controversie future. La procura ad litem non può quindi essere antecedente al diniego di ostensione impugnato. Tale vizio non è sanabile in virtù del combinato disposto degli artt. 39, co. 1 del d.lgs. 104/2010 e 182, co. 2, cod. proc. civ. poiché il requisito di ammissibilità del ricorso deve rinvenirsi inderogabilmente al momento della presentazione dell’istanza.

Leggi la sentenza
TAR Lombardia, sezione II, 20 febbraio 2020, n. 339


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