E’ stato pubblicato nella G.U. n. 62 del 9 marzo 2020, il decreto legge n. 14/2020, concernente “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”.
Il Decreto si suddivide essenzialmente in 3 parti dedicate a: I. Potenziamento delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale; II Potenziamento delle reti assistenziali; III Incentivi per la produzione di dispositivi medici e misure di semplificazione per l’acquisto.
Il contenuto del decreto potrebbe essere così riassunto.
Misure straordinarie per l’assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario
Si prevedono misure straordinarie per l’assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza nonché assicurare sull’intero territorio nazionale l’incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub-intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti da COVID-19.
Le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario, fino al perdurare dello stato di emergenza possono:
- Reclutare di professioni sanitarie, come individuate dall’art. 1 del d.lgs. 233/1946, nonché di medici specializzandi, iscritti all’ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all’art. 1, comma 547 della legge n. 145/2018, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 2020, in deroga agli artt. 7 del d.lgs. 165/2001 e 6 del d.l. 78/2010. I predetti incarichi, qualora necessario possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- procedere alle assunzioni ex art. 1, comma 548 bis della legge 145/2018 ovvero con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui all’art. 1, comma 547 della legge n. 145/2018, nei limiti e con le modalità ivi previste anche per quanto riguarda il trattamento economico da riconoscere, anche in assenza dell’accordo quadro ivi previsto. Le predette assunzioni devono avvenire nell’ambito delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione.
Il Decreto stabilisce altresì che:
- I contratti di lavoro autonomo, stipulati in assenza dei presupposti previsti da decreto siano nulli di diritto, e che l’attività di lavoro prestata ai sensi del presente decreto per tutta la durata dello stato d’emergenza, integri il requisito dell’anzianità lavorativa di cui all’art. 20, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
- Gli incarichi possono essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali. Tale disposizione si applica anche ai laureati in medicina e chirurgia, anche se privi della cittadinanza italiana, abilitati all’esercizio della professione medica secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza, previo riconoscimento del titolo;
- I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di
formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l’attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le Università, ferma restando la durata legale del corso, dovranno assicurare il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti;
- Fino al 31 luglio 2020, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga all’art. 5, comma 9, del d.l. 95/2012 e all’art. 7 del d.lgs. 165/2001, previa verifica dell’impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza a personale medico e a personale infermieristico, collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ai predetti incarichi si applica la cumulabilità dei redditi da lavoro autonomo con il trattamento pensionistico.