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Lombardia, del. n. 37 – Appalti: incentivi tecnici per l’ente capofila della CUC


Il sindaco di un comune, capofila di una centrale unica di committenza (CUC) costituita da più enti, ha formulato una richiesta di parere circa l’applicazione dell’art. 113, co. 5 del d. lgs. 50/2016, e in particolare, se nel caso di una concessione di servizi sia corretto che il comune associato corrisponda l’incentivo tecnico del 25% all’ente capofila, e se nel caso di appalti con valore inferiore a 500.000 il comune associato possa liquidare l’incentivo di cui al predetto articolo in favore dell’ente capofila della CUC, affinché possa girarlo al proprio personale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 37/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 marzo, hanno sottolineato come l’art. 113, co. 5 del d. lgs. 50/2016 individui la facoltà del legislatore di accantonare, per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture, una quota per incentivi non superiore al 2%, di cui una frazione non superiore al 25% può essere riconosciuta alla centrale unica di committenza. Il Collegio ha tuttavia evidenziato come, alla luce del predetto articolo, i contratti di concessione non si configurino come ambito incentivabile, rilevando che i compensi incentivanti sono erogabili, in caso di appalti di servizi o forniture, solo nel caso di nomina di un direttore dell’esecuzione, in conformità con le Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del d. lgs. 50/2016, negli appalti di forniture e servizi di importo superiore a 500.000 euro ovvero di particolare complessità. Tale prescrizione si applica anche nel caso di incentivo tecnico di cui al comma 5 dell’articolo 113 da riconoscere all’ente capofila della CUC.

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CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 37 – 20


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