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Sicilia, del. n. 41 – Compensi avvocatura di Stato


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione della disciplina contenuta  nell’art. 9 del d.l. 90/2014,  riguardante gli onorari da corrispondere ai legali dell’avvocatura comunale, nello specifico, in caso di “sentenze favorevoli”.

I magistrati contabili della Sicilia con deliberazione n. 41/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo per la Sicilia il 1° Aprile 2020 hanno ritenuto, richiamando la giurisprudenza formatasi nella materia, Corte dei Conti, Sez. Contr. Campania, del. n. 197/2019 e Sez. Contr. Sicilia, del. n. 88/2019 che per “sentenza favorevole” si intende ogni provvedimento giudiziario, qualunque ne sia la forma, purché decisorio e idoneo ad assicurare un’utilità all’ente, e che i compensi massimi erogabili ai legali dell’avvocatura comunale non possono superare il corrispondente importo stanziato nell’anno 2013.

La magistratura contabile ha ricordato che la finalità dell’art. 9 del d.l. 90/2014 è di evitare aggravi di spesa non correlati al conseguimento di una utilità per l’ente, che rappresenta il fulcro del principio generale imposto dall’art. 97 della Costituzione che impone agli enti una sana gestione finanziaria.

Ad avviso della magistratura contabile qualunque definizione di “sentenza favorevole”, ai sensi dell’art. 9 del d.l. 90/2014,  deve essere effettuata alla luce dei canoni di sana gestione finanziaria e contabile, basati sul principio generale per cui la spendita di risorse pubbliche debba trovare corrispondenza in una utilità conseguita dall’ente, quale la prestazione legale effettivamente realizzata dal dipendente dell’ente, fermo restando l’obbligo di contenimento della spesa per il personale disposto dalla normativa vigente.

La Corte dei Conti ha ribadito che l’art. 9 del d.l. 90/2014, disponendo che la parte non impegnata per il pagamento dell’emolumento all’avvocatura comunale venga riversata nel bilancio dell’ente, sottointende la possibilità per l’ente di non destinare tutte le somme recuperate per spese legali al pagamento del compenso accessorio della predetta avvocatura, di natura variabile in base alla sorte del contenzioso.

I magistrati contabili, nella deliberazione in commento, hanno ricordato che nell’ambito del trattamento accessorio variabili spettante all’avvocatura comunale sono ricomprese le competenze professionali, ovvero i diritti e gli onorari, sia nel caso in cui le spese vengano poste a carico della controparte (c.d. riscosso) sia nel caso di lite con compensazione di spese (c.d. compensato).

Per quanto concerne invece le misure e le modalità di ripartizione delle competenze dovute ai legali, queste sono rimesse ai regolamenti dei singoli enti e alla disciplina della contrattazione collettiva, mentre i presupposti di esistenza del diritto sono invece quelli individuati a monte dalla legge.

In riferimento alla compensazione di spese, il c.d. compensato, i magistrati contabili hanno ritenuto che per tale fattispecie il titolo legittimante il diritto all’emolumento accessorio variabile derivi dalla compresenza di un provvedimento decisorio  pronunciato da organi giudiziari e da una effettiva attività utile posta in essere dal legale interno all’ente, occorrerà pertanto esaminare l’attività difensiva svolta dal dipendente al fine di valutare se l’attività svolta si sia concretizzata in comprovati comportamenti professionali che possano generare il relativo diritto al compenso accessorio.

Per tali motivi, il regolamento dell’ente ha il compito di coniugare i principi di sana gestione finanziaria cui devono uniformarsi le p.a. con le prospettive retributive accessorie dei legali interni.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Sicilia del. n. 41 – 20


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