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Buoni alimentari anche ai non residenti


In tal senso, i giudici romani hanno sottolineato come la normativa vigente, soprattutto quella regionale, distingue diversi livelli di riconoscimento dei diritti sociali in ragione della mera presenza dello straniero sul territorio nazionale, della residenza, del possesso di un titolo di soggiorno o della cittadinanza.

La Consulta ha individuato un nucleo di diritti spettanti alla persona in quanto tale, svolgendo un’azione di controllo delle scelte del legislatore riguardo alle prestazioni che possono essere oggetto di differenziazione.

Per il caso di specie, tuttavia, i giudici romani hanno evidenziato come non si discute l’accesso a prestazioni assistenziali ordinarie, ma l’accesso ad una misura emergenziale tesa a fronteggiare le difficoltà dei soggetti più vulnerabili a soddisfare bisogni primari, a causa della situazione eccezionale determinata dall’emergenza sanitaria da COVID-19.

Per i magistrati romani, il diritto all’alimentazione costituisce il presupposto per condurre un’esistenza minimamente dignitosa e dunque la base del diritto alla vita e alla salute, tre aspetti facenti parti del nucleo insopprimibile di diritti fondamentali che spettano necessariamente a tutte le persone in quanto tali. Ad avviso dei giudici è stata peraltro provata  l’effettiva dimora del nucleo familiare del ricorrente nel territorio comunale, attraverso la documentazione scolastica e le certificazioni vaccinali dei figli minori, nonché il fatto che il padre abbia svolto un regolare lavoro fino alla scadenza del permesso di soggiorno, poi proseguito senza regolare contratto in attesa della regolarizzazione, e che il ricorrente non ha per tali motivi potuto beneficiare di altre prestazioni, quali la cassa integrazione, previste per i lavoratori dipendenti presso attività commerciali provvisoriamente chiuse per l’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Pertanto,  i giudici amministrativi hanno ribadito, nel decreto in commento, che laddove sussista un’estrema urgenza di provvedere al sostegno dei nuclei familiari, privi dei mezzi necessari a soddisfare  bisogni primari di sussistenza e impossibilitati  a procurarseli, non possono essere poste condizioni restrittive quali la residenza anagrafica dei soggetti interessati, a patto che sia provato il legame con il territorio del comune tenuto all’erogazione dei buoni spesa per generi alimentari.

Leggi il decreto
Tribunale Ordinario Roma _ Sez. Diritti della Persona e Immigrazione _ N.R.G. 18957-2020


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