L’art. 248 concernente “Disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione Ripam per il personale delle pubbliche amministrazioni” dispone che Per le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale, di cui all’art. 4, comma 3-quinquies, del d.l. 101/2013 e per le assunzioni di personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici, di cui all’articolo 35, comma 5, del d.lgs. 165/2001, già bandite alla data di entrata in vigore delpresente decreto e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) potrà modificare, su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure, prevedendo esclusivamente: a) l’utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità; b) lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate secondo le modalità dell’articolo 247. Alle commissioni esaminatrici e alle sottocommissioni si applica il comma 7 dell’articolo 247 del decreto in commento, ovvero le stesse potranno svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni. In attuazione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali stabilite dal presente articolo, FormezPA potrà risolvere i contratti stipulati per l’organizzazione delle procedure concorsuali indette dalla Commissione RIPAM che, alla data del presente decreto, non hanno avuto un principio di esecuzione, fermo restando l’indennizzo limitato alle spese sostenute dall’operatore economico sino alla data della risoluzione, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Saranno pertanto conseguentemente adeguati gli accordi convenzionali con Formez PA. Il pagamento dell’indennizzo al ricorrere dei presupposti di cui al presente articolo non costituisce ipotesi di danno erariale.
L’art. 249 concernente disposizioni di “Semplificazione e svolgimento in modalità’ decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni” dispone che a decorrere dalla data del 20 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttiviconcernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell’articolo 248, nonché le modalità telematiche di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell’articolo 247, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 250 del decreto in commento possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001.Per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano invece le specifiche disposizioni di cui agli articoli 259 e 260 del presente decreto in commento.
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d.l. 34-2020