Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Decreto “Rilancio”: le novità sul personale e sulle procedure concorsuali delle P.A.


L’art. 248 concernente “Disposizioni per la  conclusione  delle  procedure  di  reclutamento della  Commissione   Ripam   per   il   personale   delle   pubbliche amministrazioni” dispone che Per le procedure concorsuali per il personale non  dirigenziale, di cui all’art. 4, comma 3-quinquies, del d.l. 101/2013 e per le assunzioni di personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici, di cui all’articolo 35, comma 5, del  d.lgs. 165/2001, già bandite alla data di entrata in  vigore  delpresente decreto e per quelle nelle quali, alla  medesima  data,  sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste,  la Commissione per l’attuazione del Progetto di  Riqualificazione  delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) potrà modificare, su richiesta delle amministrazioni  destinatarie   delle   procedure   concorsuali,   le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi  bandi  di concorso,  dandone  tempestiva  comunicazione  ai  partecipanti  alle procedure, prevedendo esclusivamente:   a)  l’utilizzo  di  strumenti  informatici  e   digitali   per   lo svolgimento delle prove scritte e  preselettive,  lo  svolgimento  in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione  di soluzioni  tecniche  che  assicurino  la  pubblicità  della  stessa, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle  comunicazioni e la loro tracciabilità;   b) lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate  secondo le modalità dell’articolo 247. Alle commissioni esaminatrici e alle sottocommissioni si applica il comma 7 dell’articolo 247 del decreto in commento, ovvero le stesse potranno svolgere i  propri  lavori in modalità telematica,  garantendo  comunque  la  sicurezza  e  la tracciabilità delle comunicazioni. In  attuazione  delle  modalità  di  svolgimento  delle  prove concorsuali stabilite dal presente articolo, FormezPA potrà risolvere i contratti stipulati per l’organizzazione delle procedure  concorsuali indette  dalla  Commissione  RIPAM  che,  alla data  del  presente  decreto,  non  hanno  avuto  un   principio   di esecuzione, fermo restando l’indennizzo limitato alle spese sostenute dall’operatore economico sino alla data della risoluzione, con  oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali a valere sulle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente.  Saranno pertanto conseguentemente adeguati gli accordi convenzionali con Formez PA. Il pagamento dell’indennizzo al ricorrere dei presupposti di cui al presente articolo non costituisce ipotesi di danno erariale.

L’art. 249 concernente disposizioni di “Semplificazione e svolgimento in modalità’ decentrata  e  telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni” dispone che a decorrere dalla data del 20 maggio 2020 e fino  al  31  dicembre  2020  i  principi  e  i  criteri  direttiviconcernenti lo  svolgimento  delle  prove  concorsuali  in  modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell’articolo 248, nonché le  modalità telematiche di svolgimento  delle attività delle commissioni esaminatrici di  cui al comma 7 dell’articolo 247, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del  medesimo  articolo  250 del decreto in commento possono  essere  applicati  dalle  singole  amministrazioni  di   cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001.Per il personale delle Forze armate, delle Forze di  polizia  ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale  dei  vigili  del fuoco, si applicano invece le specifiche  disposizioni di cui agli articoli 259 e 260 del presente decreto in commento.

Leggi il decreto
d.l. 34-2020


Richiedi informazioni