Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Sospensione dei termini fiscali negli enti locali: i chiarimenti del MEF


Il Ministero dell’Economia e delle Finanze,  con la risoluzione n. 6/DF  del 15 giugno 2020, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di procedere alla formazione e notifica, da parte dei comuni e dei soggetti affidatari di cui all’art. 52, comma 5, lett. b) del d.lgs. 446/1997, degli atti di accertamento esecutivo anche durante il periodo di sospensione causa emergenza coronavirus dall’8 marzo al 31 agosto 2020, dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente di riscossione nonché delle ingiunzioni e deli atti di accertamento esecutivo emessi dagli enti locali e dai loro soggetti affidati.  

Il Ministero ha precisato, richiamando l’attuale normativa vigente in materia ovvero l’art. 67 e 68 del d.l. 18/2020, che tali norme non sospendono l’attività degli enti impositori, fra cui anche quelli degli enti locali, ma bensì prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e di contenzioso, pertanto l’intento del legislatore nazionale è stato quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione.

Il Ministero, dalla lettura sistematica delle disposizioni normative sopra citate, ha ritenuto che:

1) il divieto di notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione causato dall’emergenza sanitaria da COVID-19 debba essere esteso anche alle ingiunzioni degli enti territoriali e dai loro soggetti affidatari;

2) gli enti locali e i loro soggetti affidatari sono legittimati a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo di cui all’art. 1, comma 792 della legge 160/2019 anche durante il periodo di sospensione che terminerà il 31 agosto 2020.

Leggi la risoluzione
MEF Risoluzione n. 6_DF-20

 


Richiedi informazioni