-L’art. 26 concernente la Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione, ha disposto che ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria, le amministrazioni potranno rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici.
La formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma avverrà nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle Linee guida adottate in attuazione del medesimo decreto legislativo.
Eventualmente anche con l’applicazione di «tecnologie basate su registri distribuiti», come definite dall’articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, il gestore della piattaforma assicura l’autenticità, l’integrità, l’immodificabilità, la leggibilità e la reperibilità dei documenti informatici resi disponibili dalle amministrazioni e, a sua volta, li rende disponibili ai destinatari, ai quali assicura l’accesso alla piattaforma, personalmente o a mezzo delegati, per il reperimento, la
consultazione e l’acquisizione dei documenti informatici oggetto di notificazione.
Ciascuna amministrazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005 e delle Linee guida adottate in attuazione del medesimo decreto legislativo, individuerà le modalità per garantire l’attestazione di conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche attraverso certificazione di processo nei casi in cui saranno adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia.
Gli agenti della riscossione e i soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 individueranno e nomineranno i dipendenti delegati ad attestare la conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni.
I dipendenti incaricati di attestare la conformità di cui al presente comma, sono pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
La piattaforma potrà essere utilizzata anche per la trasmissione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni per i quali non è previsto l’obbligo di notificazione al destinatario.
Il gestore della piattaforma, per ogni atto, provvedimento, avviso o comunicazione oggetto di notificazione reso disponibile dall’amministrazione, invierà al destinatario l’avviso di avvenuta ricezione, con il quale comunicherà l’esistenza e l’identificativo univoco della notificazione (IUN), nonché le modalità di accesso alla piattaforma e di acquisizione del documento oggetto di notificazione.
L’avviso di avvenuta ricezione, in formato elettronico, sarà inviato con modalità telematica ai destinatari titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato:
- a) inserito in uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- b) eletto, ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altre disposizioni di legge, come domicilio speciale per determinati atti o affari, se a tali atti o affari è riferita la notificazione;
- c) eletto per la ricezione delle notificazioni delle pubbliche amministrazioni effettuate tramite piattaforma.
Se la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risulteranno saturi, il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio.
Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi oppure se l’indirizzo elettronico del destinatario non risulterà valido o attivo, il gestore della piattaforma renderà disponibile in apposita area riservata, per ciascun destinatario della notificazione, l’avviso di mancato recapito del messaggio.
Il gestore della piattaforma inoltre darà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.
Ai destinatari diversi da quelli precitati, l’avviso di avvenuta ricezione sarà notificato senza ritardo, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, con le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 .
L’avviso contiene l’indicazione delle modalità con le quali sarà possibile accedere alla piattaforma e l’identificativo univoco della notificazione (IUN) mediante il quale, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, il destinatario potrà ottenere la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione.
Agli stessi destinatari, ove abbiano comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o un altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma invierà un avviso di cortesia in modalità informatica contenente le stesse informazioni dell’avviso di avvenuta ricezione.
L’avviso di cortesia è reso disponibile altresì tramite il punto di accesso di cui all’articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
L’autenticazione alla piattaforma ai fini dell’accesso avverrà tramite il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero tramite la Carta d’identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo.
L’accesso all’area riservata, ove è consentito il reperimento, la consultazione e l’acquisizione dei documenti informatici oggetto di notifica, sarà assicurato anche tramite il punto di accesso di cui all’articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo2005, n. 82.
I destinatari potranno conferire apposita delega per l’accesso alla piattaforma a uno o più delegati.
La notificazione si perfezionerà:
- a) per l’amministrazione, nella data in cui il documento informatico sarà reso disponibile sulla piattaforma;
- b) per il destinatario:
-il settimo giorno successivo alla data di consegna dell’avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, risultante dalla ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, il quindicesimo giorno successivo alla data del deposito dell’avviso di mancato recapito.