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D.l. Semplificazione: Misure per l’amministrazione digitale – artt. 24-30


-L’art. 26 concernente la Piattaforma per la notificazione digitale degli atti  della  pubblica   amministrazione, ha disposto che ai fini della notificazione di  atti,  provvedimenti,  avvisi  e comunicazioni,  in  alternativa  alle  modalità  previste  da  altre disposizioni   di   legge,   anche   in   materia   tributaria,    le amministrazioni potranno  rendere  disponibili  telematicamente  sulla piattaforma i corrispondenti documenti  informatici.

La  formazione, trasmissione,  copia,  duplicazione,   riproduzione   e   validazione temporale  dei   documenti   informatici   resi   disponibili   sulla piattaforma avverrà nel rispetto  del  decreto  legislativo  7  marzo 2005, n. 82, e delle Linee guida adottate in attuazione del  medesimo decreto  legislativo.

Eventualmente  anche  con  l’applicazione   di «tecnologie  basate   su   registri   distribuiti»,   come   definite dall’articolo 8-ter del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135, il gestore della piattaforma assicura  l’autenticità,  l’integrità, l’immodificabilità, la leggibilità e la reperibilità dei documenti informatici resi disponibili dalle amministrazioni e, a sua volta, li rende disponibili ai destinatari, ai quali  assicura  l’accesso  alla piattaforma, personalmente o a mezzo delegati, per il reperimento, la

consultazione e l’acquisizione dei documenti informatici  oggetto  di notificazione.

Ciascuna   amministrazione,   nel   rispetto   delle disposizioni del decreto legislativo n. 82 del  2005  e  delle  Linee guida  adottate  in  attuazione  del  medesimo  decreto  legislativo, individuerà le modalità per garantire  l’attestazione  di  conformità agli  originali  analogici  delle   copie   informatiche   di   atti, provvedimenti,   avvisi    e    comunicazioni,    anche    attraverso certificazione di processo nei casi in cui saranno adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza  della  forma  e  del  contenuto dell’originale e della  copia.

Gli  agenti  della  riscossione  e  i soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1),  2), 3) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 individueranno e nomineranno i dipendenti delegati ad  attestare  la  conformità  agli originali analogici delle copie informatiche di atti,  provvedimenti, avvisi e comunicazioni.

I  dipendenti  incaricati  di  attestare  la conformità di cui al presente  comma,  sono  pubblici  ufficiali  ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23, comma 2, del  decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82.

La  piattaforma  potrà  essere utilizzata anche per la trasmissione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni per i quali non è previsto l’obbligo di  notificazione al destinatario.

Il gestore della piattaforma, per ogni atto,  provvedimento,  avviso  o comunicazione   oggetto    di    notificazione    reso    disponibile dall’amministrazione, invierà  al  destinatario  l’avviso  di  avvenuta ricezione, con  il  quale  comunicherà  l’esistenza  e  l’identificativo univoco della notificazione (IUN), nonché le  modalità  di  accesso alla  piattaforma  e  di  acquisizione  del  documento   oggetto   di notificazione.

L’avviso di  avvenuta  ricezione,  in  formato  elettronico,  sarà inviato con  modalità  telematica  ai  destinatari  titolari  di  un indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  o  di   un   servizio elettronico di recapito certificato qualificato:

  1. a) inserito in uno degli elenchi di  cui  agli  articoli  6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
  2. b) eletto, ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies,  del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di  altre  disposizioni  di legge, come domicilio speciale per determinati atti o  affari,  se  a tali atti o affari è riferita la notificazione;
  3. c) eletto per la ricezione delle notificazioni  delle  pubbliche amministrazioni effettuate tramite piattaforma.

Se la casella di posta elettronica  certificata  o  il  servizio elettronico di recapito certificato qualificato risulteranno saturi,  il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo  di  consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio.

Se anche  a  seguito  di tale tentativo la casella  di  posta  elettronica  certificata  o  il servizio elettronico di recapito  certificato  qualificato  risultano saturi oppure se l’indirizzo elettronico del destinatario non risulterà valido o attivo, il gestore della piattaforma  renderà  disponibile  in apposita   area   riservata,   per   ciascun    destinatario    della notificazione, l’avviso di mancato recapito del messaggio.

Il  gestore  della piattaforma  inoltre  darà  notizia  al   destinatario   dell’avvenuta notificazione  dell’atto  a  mezzo  di  lettera  raccomandata,  senza ulteriori adempimenti a proprio carico.

Ai destinatari diversi da quelli precitati, l’avviso  di avvenuta ricezione sarà notificato senza ritardo, in formato  cartaceo, a mezzo posta direttamente dal  gestore  della  piattaforma,  con  le modalità previste dalla  legge  20  novembre  1982,  n.  890 .

L’avviso contiene l’indicazione delle modalità  con  le  quali  sarà  possibile accedere  alla   piattaforma   e   l’identificativo   univoco   della notificazione (IUN) mediante il quale, con le modalità previste  dal decreto di cui al comma 15, il destinatario potrà ottenere  la  copia cartacea  degli  atti   oggetto   di   notificazione.

Agli   stessi destinatari,  ove  abbiano  comunicato   un   indirizzo   email   non certificato, un numero  di  telefono  o  un  altro  analogo  recapito digitale diverso da quelli di  cui  al  comma  5,  il  gestore  della piattaforma invierà un avviso  di  cortesia  in  modalità  informatica contenente le stesse informazioni dell’avviso di avvenuta  ricezione.

L’avviso di cortesia è reso disponibile altresì tramite il punto di accesso di cui all’articolo 64-bis del decreto  legislativo  7  marzo 2005, n. 82.

L’autenticazione alla piattaforma ai fini  dell’accesso  avverrà  tramite il sistema pubblico per la gestione  dell’identità  digitale di cittadini e imprese (SPID) di  cui  all’articolo  64  del  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero tramite la  Carta  d’identità elettronica  (CIE)  di  cui  all’articolo  66  del  medesimo  decreto legislativo.

L’accesso all’area riservata,  ove  è  consentito il reperimento,  la  consultazione  e   l’acquisizione   dei   documenti informatici oggetto di notifica, sarà assicurato anche tramite il punto di accesso di cui all’articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo2005, n. 82.

I destinatari potranno conferire  apposita  delega  per  l’accesso alla piattaforma a uno o più delegati.

La notificazione si perfezionerà:

  1. a) per  l’amministrazione,  nella  data  in  cui  il   documento informatico sarà reso disponibile sulla piattaforma;
  2. b) per il destinatario:

-il  settimo  giorno  successivo  alla  data   di   consegna dell’avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico,  risultante dalla ricevuta che il gestore  della  casella  di  posta  elettronica certificata  o  del  servizio  elettronico  di  recapito  certificato qualificato del destinatario trasmette al gestore  della  piattaforma o, nei casi di casella postale satura, non valida o  non  attiva,  il quindicesimo giorno successivo alla data del deposito dell’avviso  di mancato recapito.


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