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D.l. Semplificazione: Misure per l’amministrazione digitale – artt. 24-30


-L’art. 29, concernente  le disposizioni per favorire l’accesso  delle  persone  con  disabilita’agli  strumenti   informatici   e   piattaforma   unica   nazionale informatica di targhe associate  a  permessi  di  circolazione  dei titolari di contrassegni, ha disposto quanto segue: Al fine di favorire l’accesso delle persone con disabilita’ agli strumenti  informatici,  alla  legge  9  gennaio  2004,  n.  4,  saranno apportate le seguenti modificazioni: a)L’articolo 3 è stato così ampliato: “  La presente legge si applica altresì ai  soggetti  giuridici diversi da quelli di cui al comma 1, che offrono servizi al  pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con  un  fatturato  medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a novecento milioni  di euro.”;  b) l’articolo 4 comma 1 è stato così riscritto: “La previsione   di   cui   al   secondo   periodo   si   applica   anche all’acquisizione di beni o alla fornitura di servizi  effettuata  dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1-bis.”;  c) l’articolo 9 comma 1 è stato così’ riscritto:“L’inosservanza delle disposizioni della presente legge da  parte  dei soggetti  di  cui  all’articolo  3,  comma  1-bis,  è  accertata   e sanzionata  dall’AgID,  fermo  restando  il  diritto   del   soggettodiscriminato di agire ai sensi della legge 1° marzo 2006, n.  67.  Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel  capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se a seguito dell’istruttoria l’AgID  ravvisa  violazioni  della  presente  legge, fissa il termine per l’eliminazione delle infrazioni stesse da  parte del trasgressore. In caso di inottemperanza alla diffida  di  cui  al periodo  precedente,  l’AgID  applica  la   sanzione   amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato.”. All’articolo 1 della legge del 28 dicembre 2018,  n.  145,  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) il comma 489, il secondo periodo è così sostituito:”Il Fondo è  destinato  all’istituzione  di  una  piattaforma  unica nazionale informatica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito dell’archivio nazionale dei  veicoli  previstodall’articolo 226, del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285, per consentire la verifica  delle  targhe  associate  a  permessi  di circolazione  dei  titolari  di  contrassegni,  rilasciati  ai  sensi dell’articolo  381,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente   della Repubblica 16  dicembre  1992,  n.  495,  al  fine  di  agevolare  la mobilita’, sull’intero territorio nazionale, delle  persone  titolari dei predetti contrassegni“.    b) il comma 491, è così riscritto:  “Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e  il  Ministro  dell’interno, sentite   le   associazioni    delle    persone    con    disabilita’ comparativamente più rappresentative  a  livello  nazionale,  previa intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all’articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione, sono definite le procedure per l’istituzione della piattaforma di cui al comma 489, nel rispetto dei principi  applicabili  al  trattamento dei dati personali, previsti dagli  articoli  5  e  9,  paragrafo  2, lettera g), del  regolamento  (UE)  n.  679/2016,  e  dagli  articoli 2-sexies e 2-septies del Codice in materia  di  protezione  dei  dati personali di cui al decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196, nonché  previo  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati personali  e  delle  prescrizioni  adottate  ai  sensi  dell’articolo 2-quinquiesdecies del medesimo  Codice.  Per  la  costituzione  della piattaforma  di  cui   al   primo   periodo,   il   Ministero   delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi anche della societa’ di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n. 133. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare  nuovi  o maggiori oneri per la finanza  pubblica  e  vi  si  provvede  con  le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

– L’art. 30, concernente le misure di semplificazione in materia anagrafica, ha disposto quanto segue:All’articolo 62 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) il comma 3 è stato così integrato: “La certificazione  dei  dati  anagrafici  in  modalità  telematica   èassicurata  dal  Ministero  dell’Interno  tramite   l’ANPR   mediante l’emissione di  documenti  digitali  muniti  di  sigillo  elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.”;L’ANPR attribuisce a ciascun cittadino un codice identificativo univoco  per garantire la circolarita’ anagrafica  e  l’interoperabilita’  con  le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e  dei  gestori  di servizi pubblici di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b).”;     b) al comma 6, è stato inserito il comma 6-bis, che reciterà così:”  In relazione ai servizi resi disponibili dall’ANPR alle pubbliche  amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi in base alle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  10  novembre 2014, n. 194, con uno  o  più  decreti  del  Ministro  dell’interno, d’intesa  con  il  Ministro  per  l’innovazione  tecnologica   e   la digitalizzazione e  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali  e  l’Agenzia per l’Italia digitale, sono assicurati l’adeguamento  e  l’evoluzione delle caratteristiche tecniche  della  piattaforma  di  funzionamento dell’ANPR.”. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  1989,  n. 223, sono state  apportate le seguenti modificazioni:     a) all’articolo 13, comma 3, è stato aggiunto,   il  seguente periodo: “Le dichiarazioni di cui al secondo periodo del comma 2 sonorese  anche  in  modalità  telematica  attraverso  i  servizi   resi disponibili dall’ANPR.”;     b) all’articolo 33, comma 2, è stato aggiunto, infine,  il  seguente periodo:  “Il  rilascio  di  certificati  anagrafici   in   modalità telematica  è  effettuato  mediante  i  servizi  dell’ANPR  con   le modalità indicate nell’articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.”;     c) all’articolo 35, comma 1, è così modificato:“sostituita dal sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio, del 23 luglio 2014,  nelle  certificazioni  rilasciate  in  modalitàtelematica mediante i servizi dell’ANPR”. L’attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo  sarà operata con le  risorse  stanziate  nello  stato  di  previsione  del Ministero dell’interno per la realizzazione della piattaforma ANPR.

A seguire commento degli articoli successivi

Leggi il Decreto
D.L. 16 luglio 2020, n. 76 – artt. 24-37

 


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