-L’art. 29, concernente le disposizioni per favorire l’accesso delle persone con disabilita’agli strumenti informatici e piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni, ha disposto quanto segue: Al fine di favorire l’accesso delle persone con disabilita’ agli strumenti informatici, alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, saranno apportate le seguenti modificazioni: a)L’articolo 3 è stato così ampliato: “ La presente legge si applica altresì ai soggetti giuridici diversi da quelli di cui al comma 1, che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a novecento milioni di euro.”; b) l’articolo 4 comma 1 è stato così riscritto: “La previsione di cui al secondo periodo si applica anche all’acquisizione di beni o alla fornitura di servizi effettuata dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1-bis.”; c) l’articolo 9 comma 1 è stato così’ riscritto:“L’inosservanza delle disposizioni della presente legge da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1-bis, è accertata e sanzionata dall’AgID, fermo restando il diritto del soggettodiscriminato di agire ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se a seguito dell’istruttoria l’AgID ravvisa violazioni della presente legge, fissa il termine per l’eliminazione delle infrazioni stesse da parte del trasgressore. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al periodo precedente, l’AgID applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato.”. All’articolo 1 della legge del 28 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 489, il secondo periodo è così sostituito:”Il Fondo è destinato all’istituzione di una piattaforma unica nazionale informatica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito dell’archivio nazionale dei veicoli previstodall’articolo 226, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per consentire la verifica delle targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni, rilasciati ai sensi dell’articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di agevolare la mobilita’, sull’intero territorio nazionale, delle persone titolari dei predetti contrassegni“. b) il comma 491, è così riscritto: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, sentite le associazioni delle persone con disabilita’ comparativamente più rappresentative a livello nazionale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le procedure per l’istituzione della piattaforma di cui al comma 489, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali, previsti dagli articoli 5 e 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 679/2016, e dagli articoli 2-sexies e 2-septies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e delle prescrizioni adottate ai sensi dell’articolo 2-quinquiesdecies del medesimo Codice. Per la costituzione della piattaforma di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi anche della societa’ di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e vi si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
– L’art. 30, concernente le misure di semplificazione in materia anagrafica, ha disposto quanto segue:All’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è stato così integrato: “La certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica èassicurata dal Ministero dell’Interno tramite l’ANPR mediante l’emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.”; “L’ANPR attribuisce a ciascun cittadino un codice identificativo univoco per garantire la circolarita’ anagrafica e l’interoperabilita’ con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b).”; b) al comma 6, è stato inserito il comma 6-bis, che reciterà così:” In relazione ai servizi resi disponibili dall’ANPR alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi in base alle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, con uno o più decreti del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia per l’Italia digitale, sono assicurati l’adeguamento e l’evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell’ANPR.”. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono state apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 13, comma 3, è stato aggiunto, il seguente periodo: “Le dichiarazioni di cui al secondo periodo del comma 2 sonorese anche in modalità telematica attraverso i servizi resi disponibili dall’ANPR.”; b) all’articolo 33, comma 2, è stato aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il rilascio di certificati anagrafici in modalità telematica è effettuato mediante i servizi dell’ANPR con le modalità indicate nell’articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.”; c) all’articolo 35, comma 1, è così modificato:“sostituita dal sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, nelle certificazioni rilasciate in modalitàtelematica mediante i servizi dell’ANPR”. L’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sarà operata con le risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero dell’interno per la realizzazione della piattaforma ANPR.
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Leggi il Decreto
D.L. 16 luglio 2020, n. 76 – artt. 24-37