E’ stato pubblicato in G.U. il d.l. 104/2020 concernente “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, cd. “Decreto Agosto”, in vigore dal 15 agosto 2020.
Si riportano di seguito le principali novità introdotte in materia di lavoro.
Articolo 3- Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione
Tale disposizione ha previsto che in via eccezionale, al fine di fronteggiare l’emergenza da COVID-19, per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, in deroga e gli assegni ordinari di cui all’articolo 1 del presente decreto e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, sia riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
L’esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell’esonero di cui sopra si applicano i divieti di cui all’articolo 14 del presente decreto, fra cui la preclusione dell’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, la preclusione della facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e la sospensione delle procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.