La violazione delle disposizioni di cui sopra comporterà la revoca dall’esonero contributivo concesso ai sensi del presente articolo con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 1 del presente decreto.
L’esonero di cui al presente articolo in commento è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Il beneficio previsto dal presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
L’efficacia delle disposizioni del presente articolo in commento è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 363 milioni di euro per l’anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l’anno 2021.