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Lombardia, del. n. 109 – Capacità assunzionali nelle Unioni di Comuni


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito a se la nuova disciplina introdotta dall’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, in materia di capacità assunzionali degli enti locali  e dal D.M. attuativo del 17 marzo 2020 sia applicabile anche alle Unioni di Comuni o se sia ad essi ancora applicabile la normativa previgente ex art. 32 del d.lgs. 267/2000 e art. 1, comma 229, della legge 208/2015.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 109/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 settembre, hanno chiarito che, richiamando quanto espresso dalla Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, del. n. 74/2020, che:

  • La nuova disciplina introdotta dall’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, introducendo  una diversa modalità di computazione dello spazio assunzionale degli enti secondo un modello flessibile ancorato ad un concetto di flusso, sostituisce  la normativa preesistente disposta dall’art. 32 del d.lgs. 267/2000;
  • La nuova disciplina in materia di capacità assunzionali sopra citata si applica anche alle Unioni di Comuni;
  • Resta tutt’oggi in vigore la parte dell’art. 32 del d.lgs. 267/2000  che finalizza la Costituzione dell’Unione alla realizzazione di progressivi risparmi attraverso una razionalizzazione ed una rigorosa programmazione della spesa per il personale. I Comuni dunque dovranno continuare a perseguire tale obiettivo, assegnando all’ente maggiore elasticità che implica una maggiore responsabilizzazione nell’uso delle risorse provenienti dal prelievo corrente.

Pertanto, secondo la magistratura contabile, nella deliberazione in commento, la nuova disciplina introdotta dall’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019 e dal relativo decreto attuativo 17 marzo 2020, in materia di capacità assunzionali, è estendibile anche alle Unioni di Comuni.

Leggi la deliberazione

Lombardia del n. 109-2020


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