Un sindaco ha posto una serie di quesiti aventi ad oggetto la normativa applicabile in caso di dissesto dell’ente.
Il Presidente della presente Sezione ha rimesso con l’ordinanza 8-2020 la seguente questione di massima alla Sezione Autonomie:
- Se per la formazione della massa passiva, ex art. 254 del d.lgs. 267/2000, sia sempre necessario l’intervento dell’organo consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio o se non possa provvedervi direttamente l’OSL (organo straordinario di liquidazione) per le sole obbligazioni passive che nascono da fatti verificatisi entro il dicembre precedente a quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- Se riconosciuta la competenza dell’OSL, la formazione della massa passiva possa riferirsi a tutte le fattispecie di riconoscimento del debito elencate nel comma 1 dell’art. 194 del d.lgs. 267/2000 ovvero ad alcune soltanto di esse.
I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 112/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 settembre, hanno confermato quanto espresso dalla Sez. Aut. nella deliberazione n. 12/2020, ovvero che per i debiti fuori bilancio rinvenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato non è necessaria la previa adozione delle deliberazione consiliare di riconoscimento, spettando all’OSL ogni valutazione sull’ammissibilità del debito alla massa passiva.
In riferimento agli ulteriori quesiti posti dal Sindaco, i magistrati contabili hanno inoltre precisato che:
- L’elenco di cui al comma 1 dell’art. 194 del d.lgs. 267/2000 sia tassativo;
- In pendenza di dissesto, l’atto di riconoscimento non incide minimamente sull’imputazione del relativo debito, che deve necessariamente rientrare nella massa passiva, ex art. 252, comma 4 del d.lgs. 267/2000. Pertanto nella massa passiva si intendono compresi tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma comunque non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione, ex art. 256, comma 11 del d.lgs. 267/2000, a nulla rilevando la circostanza che l’atto di liquidazione e di pagamento del debito sia intervenuto successivamente alla dichiarazione di dissesto.
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