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Il PEF non è modificabile in fase di verifica dell’anomalia


Modificare il Piano Economico Finanziario (PEF) in fase di verifica dell’anomalia comporta l’esclusione dell’operatore economico.

Questo il principio espresso dal TAR Lombardia, Sez. IV, del 2 ottobre 2020 n. 1690.

Nell’ambito di una procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di rimozione, trasporto e deposito/custodia dei veicoli, un operatore economico aggiudicatario aveva presentato un PEF che prevedeva costi, entrate e un valore presunto della concessione per un determinato ammontare.

La stazione appaltante aveva richiesto giustificazione di congruità dei costi e l’operatore economico aggiudicatario del servizio aveva effettuato un nuovo PEF con il quale prevedeva costi, entrate e un valore della concessione riducendo i valori rispetto al PEF presentato antecedentemente.

L’operatore economico secondo in graduatoria aveva lamentato la violazione del principio di immodificabilità dell’offerta in fase di valutazione di verifica dell’anomalia e aveva proposto ricorso avverso l’operatore economico aggiudicatario.

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso ed hanno evidenziato che è inammissibile modificare il PEF nella fase di verifica dell’anomalia, e che qualora il PEF venisse modificato nella fase di verifica dell’anomalia ciò comporta la violazione del principio dell’immodificabilità dell’offerta con  conseguente esclusione dell’operatore economico dalla gara.

Leggi la sentenza

TAR Lombardia 1690-20


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