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COVID-19: nuove misure urgenti di contenimento del contagio


Il test non dovrà essere antecedente a 72 ore dall’arrivo in Italia e i soggetti interessati per essere autorizzati all’ingresso in Italia dovranno essere in possesso dell’esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per eventuali controlli.

Solo in caso di esito negativo del tampone i soggetti saranno autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva;

i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche sarà consentito soltanto in forma statica, a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legge;

l) le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo saranno consentite a condizione che le Regioni e Province abbiano preventivamente accertato l’andamento della situazione epidemiologica;

m) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto saranno svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati a condizione che venga rispettata la distanza interpersonale di un metro. Tali attività dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli anti-contagio. Resteranno sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non sarà possibile assicurare il rispetto delle misure precauzionali anti-contagio;

n) resteranno sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto e al chiuso. Sono vietate feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose saranno consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli anti-contagio. Rispetto alle abitazioni private è fortemente  raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di  numero superiori a sei. Saranno consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi nel rispetto  delle norme anti-contagio.

o) l’accesso ai luoghi di culto avverrà con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone ;

p) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgeranno nel rispetto delle norme anti-contagio;

q) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura dovrà garantire flussi di visitatori contingentati e tali da evitare assembramenti di persone nel rispetto delle norme anti-contagio. Il servizio dovrà essere organizzato tenendo conto  delle norme di sicurezza  nonché  misure organizzative a protezione delle persone;

r) ferma  restando  la  ripresa  delle  attivita’  dei   servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di  ogni  ordine  e grado secondo i  rispettivi  calendari,  le  istituzioni scolastiche dovranno continuare a predisporre  ogni  misura  utile  all’avvio  nonché  al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione  di  casi  e  focolai  da Covid-19, elaborate  dall’Istituto  superiore  di  sanità  di  cui all’allegato al presente decreto.

Saranno consentiti i  corsi  abilitanti  e  le  prove teoriche e pratiche  effettuate  dagli  uffici  della  motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione  di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e  i  corsi  sul  buon funzionamento del tachigrafo svolti  dalle  stesse  autoscuole  e  da altri enti di formazione, nonché i corsi di  formazione  e  i  corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati  dal  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, secondo  le  disposizioni  emanate  dalle  singole  Regioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di  salute  e sicurezza, a condizione che siano rispettate  le  misure  di  cui  al «Documento tecnico sulla  possibile  rimodulazione  delle  misure  di contenimento del contagio da Covid-19  nei  luoghi  di  lavoro  e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, sarà da escludersi qualsiasi altra forma  di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi  collegiali  delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e  grado  potranno essere svolte in presenza o a distanza sulla base della  possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato.

Gli enti gestori provvederanno ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi  e  contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia.

L’ente proprietario dell’immobile  potrà  autorizzare,  in  raccordo  con  le  istituzioni scolastiche,  l’ente   gestore   ad   utilizzarne   gli   spazi   per l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche ne’ formali, senza pregiudizio alcuno  per le attività delle istituzioni  scolastiche  medesime.

Le  attività dovranno essere svolte con l’ausilio di personale qualificato, e  con obbligo a carico dei  gestori  di  adottare  appositi  protocolli  di sicurezza conformi alle linee  guida  di  cui  all’allegato  8  e  di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie.

Alle medesime condizioni, potranno essere utilizzati anche centri  sportivi pubblici o privati;


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