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Misure incentivanti a favore delle imprese di autotrasporto


E’ stato pubblicato in G.U. n. 278/2020, il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 187 del 7 novembre 2020 recante  modifiche alle  “Disposizioni di attuazione delle misure incentivanti a favore delle imprese di autotrasporto di cui al decreto 14 agosto 2020”.

Il Ministero per le infrastrutture e per i trasporti ha disposto riscritto l’art 7 del decreto dittatoriale n. 187/2020 in materia di Rottamazione e acquisizione di veicoli  pesanti  di  massa complessiva a pieno carico pari o  superiore  a  3,5  tonnellate  ivi compresi i veicoli  commerciali  leggeri  euro  6  D  TEMP  di  massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate fino a 7  tonnellate con contestuale rottamazione  di  veicoli  della  medesima tipologia” disponendo che, ai  fini  della  ammissione  all’incentivo  per  la radiazione per rottamazione di veicoli a motorizzazione termica  fino ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate con contestuale  acquisizione, di veicoli nuovi di fabbrica, adibiti  al  trasporto  di merci di massa complessiva a pieno carico  pari  o  superiore  a  3,5 tonnellate a motorizzazione  termica  conformi  alla  normativa  anti inquinamento euro VI,  nonché della ammissione dell’acquisizione  di  veicoli  commerciali  leggeri euro 6, gli aspiranti all’incentivo hanno l’onere di produrre la documentazione attestante la sussistenza dei seguenti requisiti tecnici:

a) prova   dell’avvenuta   radiazione   per   rottamazione   con l’indicazione del  numero  di  targa  dei  veicoli  rottamati  o  con dichiarazione dell’impresa di demolizione dell’avvenuta  rottamazione ovvero dichiarazione dell’impresa di rottamazione di presa in  carico dei  suddetti  veicoli  con  l’impegno   di   procedere   alla   loro demolizione;

b) prova dell’avvenuta immatricolazione in  Italia  dei  veicoli acquisiti  con  l’indicazione  del  numero  di  targa,  ovvero  della richiesta di immatricolazione debitamente protocollata dal competente ufficio motorizzazione civile;

c) prova della detenzione in proprietà o ad  altro  titolo  dei veicoli da rottamare per almeno tre anni  precedenti  all’entrata  in vigore del decreto  interministeriale  14  agosto  2020  dei  veicoli rottamati. Condizione di ammissibilità al contributo è  costituita,  dall’identità  fra  il  soggetto  che  pone   in   essere l’operazione di acquisizione e di radiazione.

Inoltre, il presente decreto ha inserito l’art. 7-bis al citato decreto dittatoriale in materia di “importi dei contributi”, il quale ha disposto che, ai fini  della  verifica circa il raggiungimento dell’importo massimo ammissibile per  singola impresa, non rilevano gli importi ricevuti ai sensi  del  decreto ministeriale n. 336/2019 e del decreto ministeriale n. 203/2020 anche ove l’importo globalmente  ricevuto  dalla  singola  impresa  dovesse superare il limite di euro 550.000.000.

Leggi il Decreto

Decreto MIT 187-20


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