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Abruzzo, del. n. 269 – Rimborso oneri previdenziali e assistenziali al Sindaco libero professionista


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità per il Comune di poter rimborsare al Sindaco, libero professionista (avvocato) che non ha sospeso l’attività lavorativa di libero professionista, gli oneri per i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, che ha sostenuto a proprio carico, alla luce di quanto disposto dall’art. 86, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 269/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 novembre 2020, hanno ritenuto non ammissibile il rimborso di oneri previdenziali e assistenziali al Sindaco che non aveva sospesa l’attività lavorativa di libero professionista durante il mandato elettivo, in quanto  se fosse ammesso che il lavoratore non dipendente, in pendenza di mandato, potesse svolgere ugualmente la sua professione, caricando sul bilancio dell’ente il pagamento dei contributi nella misura prevista, si finirebbe per consentire un’alterazione delle condizioni di mercato.

Infatti, alla luce di quanto disposto dall’art. 86 comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 il lavoratore autonomo che ricopre una delle cariche precisate dal comma 1 dell’art. 86 d.lgs. n. 267/2000 in un ente, avente popolazione superiore ai 10.000 abitanti,  deve astenersi dallo svolgimento della predetta attività  lavorativa libero professionale.

Inoltre, i magistrati contabili hanno evidenziato che in presenza di un  lavoratore autonomo che vorrebbe essere rimborsato per  gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi che ha sostenuto a suo carico,  si creerebbe una situazione di disparità di trattamento fra lavoratori dipendenti e non dipendenti in materia di percezione delle indennità previste dall’art. 82 del d.lgs. n. 267/2000.

Pertanto, secondo la magistratura contabile, nella deliberazione in commento, non sono rimborsabili gli oneri previdenziali e assistenziali sostenuti dal Sindaco che non ha sospeso la propria attività libero professionale durante l’espletamento del mandato elettivo.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Abruzzo del. n. 269-20


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