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Lombardia, del. 184/2020 – Ulteriore dissesto e procedura di riequilibrio


Un Sindaco ha chiesto un parere sulla possibilità di dichiarare un ulteriore dissesto e accedere alla procedura di riequilibrio, dopo 2 anni dall’ultima deliberazione di dissesto, in quanto l’Ente non è in grado di presentare l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

I magistrati contabili della Lombardia con la deliberazione n. 184, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 dicembre 2020, hanno chiarito il comune che ha deliberato il dissesto finanziario, dopo il risanamento, può nuovamente dichiarare lo stato di dissesto ove ne ricorrano i presupposti. La dichiarazione di un secondo dissesto nell’ambito di una procedura avviata in precedenza e non ancora chiusa, al contrario, non è prevista dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

La Corte dei Conti della Lombardia, in merito alla procedura di riequilibrio, ha precisato che l’art. 256 comma 12 del d.lgs. 267/2000 stabilisce che nel caso di insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, il Ministro dell’Interno, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, può stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alla norme vigenti, senza oneri a carico dello Stato.

I magistrati contabili hanno quindi chiarito che nel caso in cui l’ente, che abbia deliberato lo stato di dissesto, non essendo in grado di predisporre l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, può attuare la disciplinata contenuta nel citato art. 256 comma 12 del Tuel.

Leggi la Deliberazione

CC Sez. Controllo Lombradia del. n. 184-20


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