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Segretari e Dirigenti: numerosi chiarimenti Aran sul nuovo Ccnl. 17 dicembre 2020


L’Aran tra il 24 e il 25 marzo 2021 ha pubblicato numerosi Orientamenti applicativi di interesse per i segretari comunali e provinciali e per i dirigenti.

Segretari comunali e provinciali

Competenze del Segretario dopo l’entrata in vigore dell’art. 101 Ccnl. 17/12/2020

L’Aran ha fornito chiarimenti (AFL7) in merito alle funzioni, affidate al Segretario, disciplinate dall’art. 101 del nuovo contratto, in particolare in merito a se i predetti compiti possono comportare la formulazione di pareri ex art. 49 del Tuel.

L’Agenzia ha chiarito che la disciplina di cui all’art. 101 del nuovo Ccnl. 17 dicembre 2020 è espressione della capacità regolativa dei contratti collettivi di lavoro di cui al d.lgs. 165/2001, ai sensi di quanto previsto dall’art. 40, comma 1 dello stesso Decreto. Tale disposizione stabilisce che “La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali. (…) Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici e (…) quelle afferenti alle prerogative dirigenziali”.

Sono regolate con legge o da atti normativi o amministrativi (ex art. 2, comma 1, lett. C, legge 421/1992) le seguenti materie:

1) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell’espletamento di procedure amministrative;

2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici.

Pertanto, la disciplina del contratto collettivo può regolare gli istituti normativi ed economici del rapporto di lavoro, ma non può regolare l’organizzazione della struttura degli enti, né quella delle funzioni amministrative e del loro esercizio.

L’articolo 101 del nuovo contratto deve quindi essere correttamente interpretato alla luce di tale canone ermeneutico fondamentale e, pertanto, tale disposizione ha indicato, a titolo esemplificativo, alcuni dei compiti di sovraintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinamento delle loro attività, che i Segretari stessi debbono espletare in quanto specificamente conseguenti alla “assunzione delle funzioni di segretario”.

La responsabilità cui fa riferimento l’art. 101, comma 1 è espressione di un ruolo professionale cui sono intrinsecamente connessi, in chiave direzionale e gestionale, poteri e conseguenti responsabilità sull’outcome di rilevanti processi  (es. piano dei fabbisogni di personale).

Il Segretario quindi ha compiti e responsabilità coerenti con il concreto svolgimento delle funzioni di sovrintendenza e coordinamento, espressamente affidategli dall’art. 97, comma 4, del Tuel e coadiuva dirigenti e amministratori nella modulazione di un coerente modello di organizzazione.

Tale declinazione dei compiti di sovraintendenza e coordinamento non limita, dunque, l’autonomia organizzativa degli enti, ma se questi vogliono attribuire ai Segretari eventuali funzioni gestionali devono espressamente prevederlo nel rispetto delle discipline legislative specifiche.

 

Retribuzione di posizione e galleggiamento

L’Aran ha fornito chiarimenti in merito al calcolo per la quantificazione dell’integrazione della retribuzione di posizione in presenza del galleggiamento (AFL 24).

In particolare, ha precisato che l’integrazione della retribuzione di posizione (ex art. 41, comma 5, Ccnl. 16.05.2001), deve essere calcolata in base al disposto dell’art. 107, comma 2, del nuovo contratto. Tale disposizione stabilisce che “il valore retributivo da porre a raffronto con la retribuzione di posizione stabilita nell’ente, per la funzione dirigenziale più elevata o, negli enti privi di dirigenza, per la posizione organizzativa più elevata, è pari alla complessiva ed effettiva retribuzione di posizione del segretario comunale e provinciale, comprensiva delle eventuali maggiorazioni di cui all’art. 41, comma 4 del CCNL del 16/5/2001 e degli incrementi riconosciuti ai sensi del comma 1”.

L’Agenzia ha chiarito il termine da cui gli enti devono applicare le nuove disposizioni sul così detto “galleggiamento” (AFL1).

L’art. 107 del Ccnl. 17.12.2020 ha ridisegnato le previgenti disposizioni contrattuali previste in materia di retribuzione di posizione.

In particolare, sono stati rideterminati, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, i valori complessivi annui lordi (espressi per tredici mensilità) della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali di cui all’art. 3, comma 6 del Ccnl. 1° marzo 2011.

In relazione all’istituto del c.d. “galleggiamento”, il comma 2 della medesima disposizione contrattuale, ha modificato la previgente disciplina prevista dall’art. 3, comma 7 del citato contratto del 2011, secondo la quale, ai fini della comparazione della retribuzione di posizione del segretario con quella attribuita alla funzione dirigenziale o alla posizione organizzativa più elevata nell’ente, doveva figurativamente tenersi conto dei più elevati valori di retribuzione di posizione stabiliti dall’art.  3, comma 2, del Ccnl. 16 maggio 2001 (biennio economico 2000-2001).

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 107, limitatamente alle disposizioni di cui all’art. 41 comma 5 del richiamato Ccnl. 16.5.2001, cessano di essere considerati gli importi “virtuali” previsti dal Ccnl. 16.5.2001 trovando applicazione la nuova disposizione contrattuale.

Relativamente alla corretta individuazione della data di decorrenza delle nuove norme, con particolare attenzione agli effetti che la nuova disciplina ha prodotto sugli istituti giuridici ed economici di riferimento, occorre, in primo luogo, aver riguardo al disposto dell’art. 2, comma 2, del richiamato contratto, secondo il quale “gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto”.

La nuova regola contrattuale del c.d. “galleggiamento” è efficace dal 18/12/2020 con la conseguenza che, sino a tale data a tutti i fini continuano a trovare applicazione le disposizioni della citata disciplina previgente in materia.

 

Convenzione di segreteria e arretrati contrattuali

L’Aran ha fornito chiarimenti in merito alla corretta erogazione degli arretrati contrattuali a favore del Segretario che nel triennio 2016/2018 abbia prestato servizio in più Enti e quindi quali enti debbano corrispondere gli arretrati dovuti (AFL11b).

L’art. 2, comma 3 del nuovo contratto ha previsto che gli istituti a contenuto economico e normativo, con carattere vincolato ed automatico, dovevano essere applicati dalle p.a. entro il mese di gennaio 2021.

Tale disciplina risulta improntata al rispetto del principio di corrispettività delle prestazioni ed in linea con i principi contabili e deve pertanto essere interpretata nel senso che l’Ente, cui compete il pagamento degli arretrati, sia il datore di lavoro corrispondente al periodo in cui nel tempo si è prestata l’attività lavorativa.

Il d.lgs. 118/2011, al punto 5.2 dell’allegato 4.2 “Principio contabile della competenza finanziaria potenziata” stabilisce che “Nelle more della firma del contratto si auspica che l’ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione. Fa eccezione l’ipotesi di blocco legale dei rinnovi economici nazionali, senza possibilità di recupero, nel qual caso l’accantonamento non deve essere operato.”

L’Aran ha fornito chiarimenti anche in merito al calcolo per la quantificazione dell’integrazione della retribuzione di posizione (AFL 23), in particolare nelle sedi di segreteria convenzionate, precisando che l’art. 107, comma 4, del nuovo contratto prevede che “Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, ai soli fini dell’attuazione delle previsioni di cui all’art. 41, comma 4, del CCNL del 16.05.2001 continuano a trovare applicazione gli importi annui lordi complessivi, per tredici mensilità, delle retribuzioni di posizione definiti dall’art. 3, comma 2, del CCNL del 16.05.2001 relativo al biennio economico 2000 – 2001”.

In materia di maggiorazione della retribuzione di posizione erano già intervenuti anche i contratti integrativi di livello nazionale del 22.12.2003 e del 13.01.2009 e per quanto più specificamente attiene alla maggiorazione della retribuzione di posizione nelle sedi di segreteria convenzionate, occorre far riferimento in particolare l’art. 1, comma 2, del contratto integrativo di livello nazionale del 13.01.2009.

L’Aran infine chiarisce che indicazioni interpretative a fini applicativi dell’istituto potranno essere al riguardo richieste al competente Ministero dell’Interno.

L’Aran ha fornito chiarimenti in merito al corretto calcolo anche della maggiorazione della retribuzione di posizione (AFL8) ex  art. 41, comma 4 del Ccnl. 16.5.2001 in presenza di una segretaria convenzionata, chiarendo che la convenzione non determina la ripartizione del maggiore onere, automaticamente, anche con l’altro o gli altri enti convenzionati.

A tal proposito, appare utile ricordare quanto chiarito dalla Corte dei Conti, sez. contr. Sardegna, nella del. 30/2010, secondo cui “con riferimento agli altri Comuni aderenti alla convenzione ma rimasti estranei alla concessione degli aumenti in oggetto, si può osservare che:

  • gli aumenti della retribuzione di posizione di cui all’art. 41 commi IV e V del citato C.C.N.L. possono essere concessi solo nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa del singolo Comune concedente. Nei confronti degli altri Comuni aderenti, qualora i predetti aumenti fossero ripartiti anche fra loro, potrebbe non ricorrere il rispetto dei predetti limiti;
  • gli incrementi di cui al citato comma V presuppongono, inoltre, che all’interno dello stesso ente presti servizio un dirigente o altro personale che goda di una retribuzione di posizione più elevata di quella fino a quel momento fruita dal segretario comunale. Negli altri Comuni aderenti potrebbe non ricorrere questa ipotesi;
  • gli incrementi in esame non possono comportare da parte del Comune concedente la violazione dei vincoli in materia di contenimento delle spese per il personale. La verifica del rispetto dei predetti limiti potrebbe portare ad esiti differenti se condotta nei confronti degli altri Comuni aderenti”.

In mancanza di un puntuale riferimento all’interno della convenzione, qualora uno dei Comuni aderenti conceda autonomamente al segretario comunale in convenzione gli incrementi della retribuzione di posizione, gli stessi non possono che gravare esclusivamente sul medesimo Comune concedente in proporzione alle ore di servizio effettivamente prestate presso lo stesso.

 

Retribuzione di risultato e arretrati contrattuali

L’Aran ha chiarito che il Ccnl. 17/12/2020 non prevede la corresponsione di arretrati a titolo di retribuzione di risultato (AFL 6).

L’art. 42, comma 2 del Ccnl. 16.5.2001 (biennio economico 1998-1999) prevede che la retribuzione di risultato dei segretari comunali e provinciali può essere corrisposta in un importo massimo del 10% del monte salari dell’anno di riferimento.

La nozione di monte salari si riferisce a tutte le somme, come risultanti dai dati inviati da ciascun Ente alla RGS in sede di rilevazione del conto annuale, corrisposte nell’anno di riferimento per i compensi erogati al personale destinatario del contratto in servizio in tale anno.

Tali somme ricomprendono quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico principale, che accessorio.

Sono escluse dal computo del Monte salari le voci relative agli assegni per il nucleo familiare,  i buoni pasto, i rimborsi spese, le indennità di trasferimento, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo, né gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti.

La corresponsione degli arretrati previsti dal Ccnl. 17/12/2020 può quindi incidere sul valore del monte salari limitatamente all’importo degli arretrati relativi all’anno corrente (di applicazione del contratto), ma non anche con riferimento agli arretrati relativi ad anni precedenti.

 

Indennità di vacanza contrattuale (IVC)

La retribuzione mensile aggiuntiva per sedi di segreteria convenzionate non deve essere calcolata sull’importo dell’Ivc, in quanto non espressamente ricompresa tra le voci retributive richiamate nell’art. 37, comma 1, lett. da a) ad e) del medesimo contratto (AFL 5).

L’Aran ha ricordato (AFL 4) che al segretario, che ricopre sedi di segreteria convenzionate, spetta una retribuzione mensile aggiuntiva pari ad una maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui 37, comma 1, lett. da a) ad e) del Ccnl. 16.5.2001, in godimento dello stesso.

L’art. 37 citato è stato “sostituito” dall’art. 105, comma 1, del nuovo contratto 17.12.2020.

La retribuzione mensile aggiuntiva continua a rappresentare un’autonoma voce retributiva, alla quale deve essere riconosciuta natura di trattamento fondamentale, unica, unitaria e distinta dalle singole voci che ne costituiscono la base di calcolo.

L’ art. 41, comma 4, del Ccnl. 16.05.2001, tuttora vigente ex art. 111, comma 1, lett. B), contratto 17.12.2020, con le modifiche ed integrazioni di cui all’art. 107, che prevede la possibilità di corrispondere al segretario una specifica maggiorazione della retribuzione di posizione, nel determinare il complesso della retribuzione di cui tener conto, riferendosi espressamente a quella “in godimento”, consente di affermare che non vi sono elementi giuridici per escludere dal computo della retribuzione aggiuntiva, spettante al segretario titolare di segreteria convenzionata, anche le maggiorazioni della stessa, ove applicate.

Fermo restando, infatti, che gli Enti possono riconoscere o meno detta maggiorazione della retribuzione di posizione, ove l’attribuiscano, essa non può essere considerata una voce distinta dalla retribuzione di posizione e, quindi, non può non essere computata ai fini della determinazione della retribuzione aggiuntiva spettante al segretario titolare di segreteria convenzionata.

Analoga ricostruzione interpretativa sembra poter essere formulata relativamente alla rilevanza sulla retribuzione mensile aggiuntiva di cui all’art. 45 del Ccnl. 16.05.2001 (c.d. “galleggiamento”) dell’integrazione della retribuzione di posizione (ex art. 41, comma 5, Ccnl. 16.05.2001).

Nel caso di sedi di segreteria convenzionate occorre aver riguardo all’art. 107, comma 3, del nuovo contratto, secondo cui “Per i segretari titolari di segreteria convenzionata, l’eventuale differenziale di retribuzione di posizione riconosciuto ai sensi del comma 2, assorbe e ricomprende quota parte della retribuzione aggiuntiva di cui all’art. 45 del CCNL del 16/5/2001, fino a concorrenza dei seguenti valori massimi:

– Euro 3.008,00, per i segretari di fascia A e B;

– Euro 1.964,00, per i segretari di fascia C.”

Pertanto, dall’importo della retribuzione mensile aggiuntiva per sedi convenzionate, andrà sottratto, ovvero scomputato, lo specifico importo riconosciuto quale “galleggiamento” ex art. 41, comma 5, del CCNL 16.05.2001, come calcolato ai sensi dell’art. 107, comma 2, entro i citati valori massimi.

La disciplina contrattuale collettiva nazionale della retribuzione mensile aggiuntiva non può in alcun modo dar luogo a una reciproca alimentazione tra la retribuzione mensile aggiuntiva stessa e la maggiorazione di posizione, con l’assurda conseguenza di innescare una serie plurima, tendente a zero, di ripetuti ricalcoli dei rispettivi valori in rapporto fra loro, determinandosi così un ingiustificabile aggravio di spesa.

L’Aran inoltre ha precisato che l’Ivc con decorrenza 2010 (AFL 3), che è stata conglobata nel trattamento tabellare, secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 2 del nuovo contratto, deve essere distinta dall’IVC decorrenza 2019 prevista dall’art. 1, comma 440 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).

Si tratta, infatti, di voci retributive distinte che, prima dell’entrata in vigore del nuovo CCNL, avrebbero dovuto essere evidenziate separatamente in busta paga.

Con il nuovo contratto, l’IVC decorrenza 2010 deve essere conglobata nello stipendio, mentre la diversa IVC decorrenza 2019 deve continuare ad esser erogata.

La Legge di Bilancio 2019 dispone in merito all’erogazione dell’IVC relativa al triennio economico 2019-2021 nelle more della definizione del prossimo CCNL relativo al triennio 2019-2021.

L’IVC decorrenza 2019 dovrà, pertanto, continuare ad essere corrisposta, come distinta voce della busta paga, fino a quando non sarà riassorbita dai futuri CCNL.

L’Aran ha inoltre chiarito (AFL2) che i valori dell’IVC, con decorrenza 2010, conglobati nello stipendio tabellare sono stati calcolati sulla base dei valori di stipendio tabellare, come rivalutati dai contratti del biennio economico 2008-2009, in coerenza con le modalità di calcolo previste per tale emolumento.

Nel caso in cui gli Enti abbiano corrisposto, prima del nuovo contratto, valori dell’IVC basati sugli stipendi tabellari del precedente biennio economico 2006-2007 (e quindi non adeguati rispetto ai più elevati valori stipendiali, come rivalutati dai CCNL del biennio economico 2008-2009), devono riconoscere le differenze non corrisposte.

 

Orario di lavoro Segretari

L’Aran ha risposto a una richiesta di parere relativa alla sussistenza o meno di orario lavorativo minimo d’obbligo per i Segretari (AFL9), precisando che l’art. 13 del nuovo contratto 17 dicembre 2020 prevede espressamente che “Il dirigente (…) e segretario, assicurano la propria presenza giornaliera in servizio ed adeguano la propria prestazione lavorativa alle esigenze dell’organizzazione ed all’espletamento dell’incarico svolto nonché a quelle connesse con la corretta gestione ed il necessario coordinamento delle risorse umane”.

Tale regola è espressione di un canone generale che informa l’intera disciplina del nuovo contratto in materia di durata e di sospensione della prestazione lavorativa dei dirigenti destinatari dello stesso, canone in base al quale il Segretario, pur essendo autonomo nella gestione del suo tempo di lavoro, deve coordinare tale autonomia con le esigenze dell’organizzazione in cui è inserito ed al quale consegue anche il dovere di assicurare una congrua durata della sua prestazione lavorativa.

In tale prospettiva, la disciplina contrattuale non prevede alcuna quantificazione complessiva dell’orario di lavoro del segretario e nemmeno la definizione di un limite massimo di durata delle prestazioni lavorative dovute.

 


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