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D.L. Semplificazioni: disposizioni in materia di procedura amministrativa


E’ stato pubblicato in G.U.  il cd. “decreto semplificazioni” ovvero il d.l. n.  77  del 31 maggio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.
Il decreto, in vigore dal 1 giugno 2021, al Capo VIII,  Titolo VI in materia di “Modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241” ha disposto una serie di nuove misure.

 

– L’art 61 concernente “Modifiche alla disciplina del potere sostitutivo, ha disposto che all’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 9-bis, il primo periodo è stato sostituito dal seguente: “L’organo di governo individua un soggetto nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia”;

2) il comma 9-ter è stato sostituito dal seguente: “decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l’unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”.

 

– All’art. 62 concernente “Modifiche alla disciplina del silenzio assenso”, è stato stabilito che all’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, è stato inserito il comma 2-bis, il quale ha previsto che: “nei  casi  in  cui  il  silenzio dell’amministrazione equivale  a  provvedimento  di  accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli  effetti  comunque  intervenuti del silenzio assenso, l’amministrazione sarà tenuta, su  richiesta  del privato, a rilasciare, in via telematica,  un’attestazione  circa  il decorso dei termini  del  procedimento  e  pertanto  dell’intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del  presente  articolo.  Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione sarà sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.

 

– All’art. 63 concernente “Annullamento d’ufficio”, ha disposto che l’articolo 21-nonies, comma 1, della legge 7 agosto  1990,  n. 241, è stato così riscritto:

“il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo”.

 

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