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Sostituzione della mandante con impresa partecipante al raggruppamento


La sostituzione della mandante è possibile soltanto con un’altra impresa partecipante al raggruppamento.

Questo il principio espresso dal Tar Lazio, Sez. I, con la sentenza n. 7844 del 2 luglio 2021.

Nel caso di specie, l’impresa proponeva ricorso avverso la resistente, sostenendo che fosse possibile la sostituzione della mandante solo con un’altra impresa interna al raggruppamento.

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso e ribadito quanto stabilito dal Cons. Stato, Ad. Plen, 27 maggio 2021, n. 10 (ovvero che è possibile la sostituzione della mandante soltanto con un’altra impresa interna al raggruppamento oppure la riduzione del raggruppamento per esigenze organizzative ai sensi dell’art. 48 comma 19 del d.lgs. n. 50/2016).

Infatti, i giudici amministrativi hanno evidenziato che:

1) l’art 48 commi 17, 18, 19 ter del d.lgs n. 50/2016, consente la sostituzione interna del mandatario o del mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese con un altro soggetto del raggruppamento stesso in possesso dei requisiti, nella fase di gara e solo nelle ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione o qualora si tratti di imprenditore individuale, di morte, interdizione, inabilitazione o anche liquidazione giudiziale o più in generale per esigenze riorganizzative dello stesso raggruppamento temporaneo di imprese, a meno che queste esigenze non siano finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara;

2) l’evento che conduce alla sostituzione meramente interna, ammessa nei limiti anzidetti, deve essere portato dal raggruppamento a conoscenza della stazione appaltante, laddove questa non ne abbia già avuto o acquisito notizia, per consentirle, secondo un principio di cd. sostituibilità procedimentalizzata a tutela della trasparenza e della concorrenza, di assegnare al raggruppamento un congruo termine per la riorganizzazione del proprio assetto interno tale da poter riprendere correttamente e rapidamente, la propria partecipazione alla gara o la prosecuzione del rapporto contrattuale” (Cons. Stato, Ad. Plen. 27 maggio 2021 n. 10).

Infine, i giudici amministrativi hanno sottolineato che l’impresa avrebbe potuto autorizzare la sostituzione soltanto con un’impresa interna al raggruppamento ovvero consentire la riduzione del raggruppamento per esigenze organizzative ai sensi dell’art. 48 comma 19 del d.lgs. 50/2016.

Leggi la Sentenza

Tar Lazio 7844-21

 

 

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