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Emilia Romagna, del. 58/2021 – Indennità di funzione degli amministratori locali


Un sindaco ha formulato una richiesta di parere relativamente alla corretta modalità di calcolo dell’indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio comunale per l’anno 2020 in applicazione del D.M. 119/2020 che ne ha fissato la misura ancorandola alla classificazione demografica dell’Ente rilevata secondo il criterio previsto dall’art. 156 del d.lgs. 267/2000, ossia con riferimento alla popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente a quello in corso come risultante dai dati Istat.

I magistrati contabili dell’Emilia Romagna, con la deliberazione 58/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 aprile 2021, hanno specificato che in merito al quesito posto intendono rendere un parere di carattere generale ed astratto, senza alcun riferimento al caso concreto e limitato all’interpretazione delle disposizioni normative che regolamentano le indennità per gli amministratori locali.

A tal fine i giudici contabili emiliani hanno preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando che l’attribuzione agli amministratori locali, tra i quali il Presidente del Consiglio comunale, di un’indennità di funzione è prevista dall’art. 82 del d.lgs. 267/2000, e che, in attuazione delle disposizioni in esso contenute, il decreto 119/2000 del Ministero dell’Interno, nel definire il regolamento per la determinazione della suddetta indennità, ha individuato una griglia di compensi tabellari differenziati in ragione delle dimensioni demografiche dell’ente.

I magistrati contabili emiliano sottolineano che, quanto in particolare ai presidenti dei consigli comunali, l’art. 5 del citato decreto fissa le misure dell’indennità prevedendo la corresponsione:

– ai presidenti dei comuni con popolazione fino a 1000 abitanti di un’indennità mensile di funzione pari al 5% di quella prevista per il sindaco;

– ai presidenti dei consigli di comuni con popolazione superiore a 1000 e fino a 15000 abitanti una indennità pari al 10% di quella prevista per il sindaco;

– ai presidenti dei consigli di comuni superiori a 15.000 abitanti è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori di comuni della stessa classe demografica.

In merito alla normativa cui fare riferimento per una corretta modalità di rilevazione delle variazioni demografiche degli enti locali ai fini dell’adeguamento delle indennità degli amministratori locali, secondo la deliberazione in commento, in accordo con il principio espresso dalla Sezione delle Autonomie con delibera n. 7/2010/SEZAUT/QMIG, essa è individuata nell’art. 156 del d.lgs. 267/2000 in base al quale le disposizioni del testo unico che facciano riferimento alla popolazione vanno interpretate come relative alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati dell’Istat, e non piuttosto nell’art. 37, c. 4, dello stesso TUEL che ha stabilito  che la popolazione è determinata in base al risultato dell’ultimo censimento ufficiale.

I magistrati contabili dell’Emilia Romagna ritengono, in conclusione, che per l’Ente locale, l’art. 156 del TUEL costituisca il costante riferimento per la determinazione delle misure dell’indennità per gli amministratori locali, che possono incrementare, a seguito di aumento della popolazione accertata dall’Istat alla data del 31 dicembre del penultimo anno di riferimento, con contestuale passaggio dell’Ente ad una classe demografica superiore, ovvero diminuire, in caso di riduzione della popolazione, accertata alla stessa data, con conseguente declassamento demografico dell’Ente; pertanto, l’eventuale attribuzione da parte dell’Ente locale dell’indennità di funzione agli amministratori locali prima che l’Istat abbia ufficialmente accertato il dato di cui all’art. 156 del TUEL non può che avere natura di provvisorietà.

 

Leggi la Deliberazione

CC 58-2021 Emilia Romagna

 

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