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Permessi ex art. 33 legge 104/92 e domicilio del disabile


Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere 38420 dell’8 giugno 2021, pubblicato sul proprio sito istituzionale il 14 luglio 2021, ha risposto ad un quesito circa la possibilità di concedere i permessi di cui all’art. 33 della l. 104/1992 nell’ipotesi in cui la persona che si trova in situazione di gravità sia residente in un Comune distante oltre 150 km, ma domiciliata presso l’abitazione del lavoratore che si occupa dell’assistenza.

Il Dipartimento ha affermato che la risposta al quesito se il solo domicilio possa soddisfare i requisiti previsti dalla normativa per la fruizione dei citati permessi si rinviene nella Circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2012, recante “Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l’assistenza alle persone con disabilità”: in essa si chiarisce che, in base a quanto stabilito dalla legge, occorre far riferimento alla residenza, che è la dimora abituale della persona, mentre non è possibile considerare il domicilio, che, secondo la definizione del codice civile, è “nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi”.

Infine, La Funzione Pubblica suggerisce che l’amministrazione, al fine di agevolare l’assistenza della persona disabile, può dare rilievo alla dimora temporanea (ossia l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del D.P.R. 223/1989) attestata mediante la relativa dichiarazione sostitutiva da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000.

 

Leggi il parere

Parere Permessi Legge 104 1992 08.06.2021

 

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