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Campania, del. 4/2022 – Fondo debiti commerciali al netto delle spese vincolate


Il sindaco di un Comune ha chiesto un parere relativamente alla costituzione del Fondo di garanzia dei debiti commerciali (c.d. FGDC), ex art. 1, comma 862, legge 145/2018, e, in particolare se, ai fini del calcolo dello stesso, la percentuale di accantonamento vada applicata sul macro-aggregato “acquisto beni e servizi”, stanziato al netto o a lordo delle spese finanziate con entrate di specifico vincolo di destinazione.

I magistrati contabili della sezione regionale di controllo della Campania, con la delibera n. 4 depositata il 21 gennaio 2022, hanno ricordato che lo strumento del FGDC trova la sua ratio nell’esigenza di contrastare il fenomeno dei ritardi dei pagamenti delle fatture commerciali da parte delle p.a., che espongono le stesse anche a interessi passivi, incidendo così sulla capacità, in termini di risorse, di rispondere alle finalità istituzionali.

Tale situazione patologica, hanno evidenziato i magistrati contabili, deriva dal “mancato coordinamento (…) tra programmazione e impegno delle obbligazioni assunte, e disponibilità di cassa necessaria alle previste scadenze di pagamento”.

La Corte dei Conti ha richiamato anche quanto chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 20/2020, secondo cui il meccanismo di quantificazione del fondo, di cui alle lett. da a) a d) del comma 862 sopra citato, impedisce di effettuare impegni di spesa e pagamenti sulle somme accantonate, creando delle “economie di spesa che rifluiscono nella quota libera del risultato di amministrazione (…) accertato con l’approvazione della rendiconto”.

In merito al parametro su cui calcolare la percentuale di accantonamento, questo deve essere inteso quale il macro-aggregato “spesa beni e servizi” al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione in termini di cassa e competenza.

Sull’importo risultante da questa operazione deve essere applicata la percentuale di accantonamento al fondo che aumenta proporzionalmente all’incremento dell’entità dei ritardi nei pagamenti.

La ratio legis dell’esclusione degli stanziamenti di spesa con vincolo di destinazione dal monte spesa per l’acquisto di beni e servizi, ai fini dell’accantonamento al Fondo di garanzia, sta nella irreversibilità della destinazione di questi stanziamenti. Per cui se questi vengono inclusi negli stanziamenti sui quali, poi, applicare la percentuale di accantonamento del Fondo, questa operazione si rifletterebbe in termini negativi sulla capacità di spesa dell’amministrazione.

I magistrati contabili hanno chiarito che l’esclusione degli stanziamenti di spesa con vincolo di destinazione debba essere “intesa come riferita solo ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti per i quali operano i limiti di utilizzazione, con obbligo di ricostituzione entro l’anno”.

La gestione della contabilità sarà oggetto del webinar “Le modalità operative per una corretta gestione della contabilità economico-patrimoniale”

Leggi la delibera

CC 4 – 2022 Campania

 

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