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Ccnl. FL 2019/2021: le novità per il personale turnista e per altri istituti del rapporto di lavoro


Il nuovo Ccnl. FL 2019/2021, oltre ad innovare il sistema di classificazione del personale ed il sistema delle relazioni sindacali, al Titolo IV – Rapporto di lavoro, dal Capo I al Capo VI, prevede, tra le altre, un’importante novità in merito al personale turnista e ad altri istituti del rapporto di lavoro.

Art. 30 – Turnazioni

Tale disposizione prevede, al comma 5, una maggiorazione oraria per il turno festivo infrasettimanale del 100% della retribuzione.

Art. 35 – Servizio mensa e buono pasto

E’ previsto un ampliamento delle fattispecie in cui è possibile usufruire della mensa o percepire il buono posto sostitutivo: non soltanto qualora la prestazione, iniziata al mattino, prosegua nelle ore pomeridiane, ma anche, alternativamente, nell’ipotesi in cui i dipendenti prestino attività lavorativa “al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna”.

Art. 48 – Assenze per malattia

In merito al diritto del dipendente, non in prova, alla conservazione del posto di lavoro, è previsto un periodo di 18 mesi.

Al fine di fornire la dovuta conoscenza al personale del proprio periodo di comporto maturato, l’Ente è obbligato almeno 60 giorni prima della scadenza del periodo di comporto di 18 mesi, a darne comunicazione al dipendente, informando lo stesso che qualora intenda avvalersi della possibilità di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi “in casi particolarmente gravi”, deve farne formale richiesta;.

Superati i periodi di conservazione del posto, è data possibilità di risolvere il rapporto di lavoro “nel caso il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro” ex comma 5 art. 36 del Ccnl. FL 21 maggio 2018, secondo cui “nel caso di inidoneità permanente assoluta, l’ente, con le procedure di cui al DPR n. 171/2011, risolve il rapporto di lavoro, previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo l’indennità di preavviso”.

Nei primi 9 mesi di assenza spetta al dipendente interessato l’“intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato.”

Nell’ambito di tale periodo, dall’undicesimo giorno di malattia nell’ipotesi di malattie superiori a 10 (non più 15) giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente spetta l’intera retribuzione, nonché le indennità in godimento a carattere fisso e continuativo corrisposte per 13 mensilità, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, nonché le indennità legate allo svolgimento della prestazione lavorativa.

In tale ultima fattispecie, viene eliminato il riferimento al riconoscimento del “trattamento economico accessorio come determinato nella Tabella 1 allegata al CCNL del 6.7.1995”.

 

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