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Ccnl. FL 2019/2021: Le novità in materia di relazioni sindacali


Il nuovo Ccnl. Funzioni locali, sottoscritto il 16 novembre 2022, oltre ad innovare il sistema di classificazione del personale, prevede anche rilevanti novità in materia di Relazioni Sindacali, agli artt. 4–8, disponendo, tra le altre, un ampliamento delle materie oggetto di confronto e contrattazione demandate alla contrattazione e una maggiore valorizzazione dell’Organismo paritetico per l’innovazione.

Di seguito, le principali novità previste nell’ipotesi di accordo

Art. 4 – Informazione

Il nuovo Ccnl. FL 2019/2021, innovando rispetto all’art. 4 del Ccnl. FL 21 maggio 2018, stabilisce che l’informazione sia resa preventivamente e in forma scritta dagli Enti ai soggetti sindacali, tra le altre, anche per gli atti di organizzazione degli uffici (ex art. 6 d.lgs. 165/2001), ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale, ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle OO.SS.

Il nuovo Ccnl. FL 2019/2021 dispone anche che l’informazione debba essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell’adozione degli atti”.

Gli enti con meno di 70 dipendenti, inoltre, dovranno fornire, semestralmente, informazione relativamente ai dati su:

  • ore di lavoro straordinario e supplementare del personale a tempo parziale;
  • monitoraggio sull’utilizzo della Banca delle ore;
  • contratti a tempo determinato e contratti di somministrazione;
  • assenze del personale di cui all’art. 70 del Ccnl. del 21 maggio 2018;
  • affidamento a soggetti terzi di attività dell’ente in assenza di trasferimento del personale.

Art. 5 – Confronto

Il nuovo Ccnl. FL 2019/2021 prevede, innovando rispetto all’art. 5 del Ccnl. FL 21 maggio 2018, che i sindacati possano chiedere l’attivazione del entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell’informazione e l’ente dovrà quindi convocare le parti sindacali entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. Al termine del confronto (la cui durata massima continuerà ad essere pari a 30 giorni), non sarà più necessario redigere alcuna sintesi dei lavori e delle posizioni emerse e l’amministrazione potrà procedere all’adozione dei provvedimenti nelle materie oggetto del medesimo.

In merito alle materie oggetto di confronto, l’ipotesi ha previsto che siano oggetto di confronto anche le seguenti:

  • criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto, nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessi;
  • istituzione servizio di mensa o, in alternativa, l’attribuzione di buoni pasto sostitutivi;
  • le materie individuate quali oggetto di confronto ai sensi del comma 6 dell’art. 6 dell’ipotesi di Ccnl. in commento, in sede di Organismo Paritetico per l’Innovazione, qualora lo stesso non venga istituito entro il termine previsto dall’art. 6, comma 3;
  • criteri per l’effettuazione delle procedure inerenti le progressioni verticali (ex art. 13, comma 7);
  • gli andamenti occupazionali;
  • le linee generali di indirizzo per l’adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro;
  • le materie individuate quali oggetto di confronto nella Sezione Personale educativo e scolastico.

Art. 6 – Organismo paritetico per l’innovazione

Il principale elemento di novità, introdotto dal nuovo Ccnl. FL 2019/2021, in merito all’Organismo paritetico per l’innovazione, riguarda l’obbligatorietà di attivazione di tale organismo da parte degli enti con più di 70 dipendenti, abbassando la soglia che nell’attuale Ccnl. FL 21 maggio 2018 è di 300 dipendenti.

Inoltre, è previsto un ampliamento dei dati che costituiscono oggetto di informazione (prevista ora con cadenza semestrale) nell’ambito dell’organismo paritetico, aggiungendo quelli inerenti l’utilizzo della Banca delle ore e sull’affidamento a soggetti terzi di attività dell’ente in assenza di trasferimento del personale.

Art. 7 – Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie

Numerose sono le novità introdotte in merito alle materie oggetto di contrattazione integrativa, disciplinate nel comma 4 dell’articolo in commento:

  • a) specifica che i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo risorse decentrate possano essere espressi sia in termini percentuali che in valore assoluto;
  • c) prevede che siano oggetto di contrattazione la “definizione delle procedure per le PEO” e non più soltanto i criteri;
  • j) la correlazione tra i compensi aggiuntivi per i titolari di Elevata Qualificazione (EQ);
  • l) elevazione dei limiti per i turni notturni effettuabili nel mese;

Aumentano, inoltre, le materie demandate alla contrattazione integrativa, aggiungendo, tra le altre, quelle di seguito specificate:

  • aa) individuazione delle figure professionali di cui all’art. 35, comma 10 (Servizio mensa e buono pasto) dell’ipotesi di contratto in commento;
  • ab) definizione degli incentivi economici per le attività ulteriori rispetto a quelle individuate nel calendario scolastico per il personale degli asili nido, delle scuole dell’infanzia, delle scuole gestite dagli enti locali e per il personale docente addetto al sostegno anche presso le scuole statali;
  • ac) previsione della facoltà, per i lavoratori turnisti che abbiano prestato la propria attività in una giornata festiva infrasettimanale, di optare per un numero equivalente di ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione dell’indennità di turno di cui all’art. 30, comma 5, lett d);
  • ad) modalità per l’attuazione della riduzione dell’orario a 35 ore (ex art. 22 Ccnl. 1/04/1999;
  • ae) per i soli enti che nel contratto integrativo converranno di correlare l’effettiva erogazione di una quota delle risorse decentrate al raggiungimento di uno o più obiettivi, oggettivamente misurabili, riferiti agli effetti dell’azione dell’ente nel suo complesso) definizione della misura percentuale (tra il 20 ed il 30% del valore medio pro-capite dei premi destinati al personale valutato positivamente) della maggiorazione del premio individuale da riconoscere ai dipendenti con valutazioni più elevate, nonché della quota limitata massima di personale valutato cui tale maggiorazione può essere attribuita;
  • af) criteri per la definizione di un incentivo al personale utilizzato in attività di docenza;

Art. 8 – Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure

In merito a tempi e procedure della contrattazione, la novità più rilevante è prevista dal comma 4 dell’articolo in commento, secondo cui “Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale (…), va avviata entro il primo quadrimestre dell’anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione.

 

Tutte le novità saranno approfondite dal Presidente dell’Aran, Dott. Antonio Naddeo nel Webinar Il nuovo Ccnl. Funzioni Locali 2019/2021: ordinamento professionale e progressioni” e nel Webinar “Il nuovo Ccnl. Funzioni Locali 2019/2021: il Fondo risorse decentrate” ISCRIVITI ENTRO IL 25 NOVEMBRE, CONVIENE!

 

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CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021

 

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