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Lombardia, del. 116/2022 – Fondi PNRR e tetto del salario accessorio


Il sindaco di un comune ha formulato una richiesta di parere in materia di trattamento accessorio del personale coinvolto in progetti di transizione digitale finanziati con i fondi del PNRR.

In particolare, l’ente, che prospetta l’utilizzo di una quota dei finanziamenti dedicati, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per la cosiddetta transizione digitale, anche per finanziare il trattamento economico accessorio del personale impiegato in progetti di transizione digitale specifici e altamente innovativi previsti nell’ambito del proprio piano della performance, ha chiesto la conferma che le predette risorse variabili aggiuntive si potranno considerare non sottoposte al limite di cui all’art. 23, c. 2 del d.lgs. 75/2017.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 116/2022, depositata dalla sezione regionale di controllo l’8 settembre 2022, hanno richiamato la propria recente deliberazione n. 111/2022 del 7 luglio 2022, confermando la possibilità del superamento dei limiti previsti dall’art. 23, c. 2, del d.lgs. 75/2017, in presenza di una spesa “eterofinanziata”.

La Corte ha infatti specificato che tale disposizione di contenimento della spesa per il trattamento accessorio del personale trova un limite alla propria operatività nella neutralità finanziaria dei progetti di transizione digitale in questione rispetto agli equilibri di bilancio dell’ente locale.

In conclusione, secondo la deliberazione in commento, “Il trattamento economico accessorio destinato al personale comunale impiegato nei progetti di transizione digitale finanziati nell’ambito del PNRR, in quanto finanziato dai medesimi fondi, non rileva ai fini dei limiti previsti dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

I magistrati contabili della Lombardia precisano, inoltre, che il trattamento accessorio in questione dovrà essere correttamente gestito non solo in relazione alle norme di contenimento della spesa del personale, ma anche in relazione a quanto previsto dalle disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle funzioni locali, in tema di fondo per le risorse decentrate, e dall’articolo 113 del d.lgs. 50/2016, in tema di incentivi per funzioni tecniche, ove ne ricorrano i presupposti.

 

Leggi la Deliberazione

CC 116-2022 Lombardia

 

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