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Lombardia, del. 131/2022 – Incentivi tecnici in assenza del fondo


Un sindaco ha avanzato un quesito in materia di incentivi tecnici, di cui ex art. 113, co. 3, d.lgs. 50/2016, chiedendo, in particolare, se è possibile erogare i compensi in questione, nonostante il parere contrario della rappresentanza sindacale poiché i relativi fondi sono stati accantonati nei bilanci dei rispettivi anni di riferimento, ma non inseriti nella costituzione del fondo per ciascun esercizio. Il sindaco precisa, inoltre, che l’ente è sprovvisto di apposito regolamento.

La Corte dei conti, sezione di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 131/2022 depositata in data 23 settembre 2022, ricorda, che il legislatore ha previsto, al fine di poter procedere alla corresponsione degli incentivi, presupposti di carattere soggettivo e oggettivo.

Nel primo caso, una platea di destinatari ben circoscritta a coloro che sono chiamati a svolgere funzioni rilevanti nell’ambito di attività di natura tecnica e inerenti agli appalti di lavori, servizi e forniture, ai quali corrispondere il trattamento nel limite del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Rispetto al profilo oggettivo, la norma chiede all’ente di dotarsi di apposito regolamento interno, quale presupposto necessario per fissare, in sede di contrattazione decentrata integrativa, i coefficienti per il calcolo dell’incentivo ovvero, di destinare agli incentivi una quota parte delle risorse stanziate nel quadro economico dell’appalto della misura del 2% dell’importo posto a base di gara.

I magistrati contabili evidenziano che, con riguardo alla tardiva approvazione del regolamento, la Sez. Autonomie, con deliberazione n. 16/2021, ha concluso che l’omessa approvazione del regolamento non preclude la possibilità di erogare le somme a titolo di incentivi tecnici, ma è possibile l’adozione ex post dello stesso a patto che “le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della normativa del tempo”.

In merito alla possibilità di erogare gli incentivi non previsti nei quadri economici dei singoli appalti, la giurisprudenza (Sez. reg. Toscana n. 93/2022, Sez. reg. Lombardia n. 64/2022, 73/2021, Sez. reg. Emilia-Romagna n. 43/2021) aveva già precluso tale possibilità, poiché è proprio attraverso la costituzione del fondo di riferimento che l’amministrazione vincola una quota parte delle risorse stanziate per l’appalto agli incentivi.

Allo stesso tempo, però, nella delibera in commento si ricorda come la giurisprudenza (Sez. reg. Toscana n. 11/2021, Sez. reg. Puglia n. 103/2021) ha ritenuto che non si possa escludere in astratto e a priori che gli incentivi non previsti inizialmente nel quadro economico trovino copertura in bilancio potendo, invero, essere inclusi nel nuovo quadro economico ma a condizione che tale tardiva inclusione sia giustificata da fatti sopravvenuti e non prevedibili e a fronte di motivazione rafforzata poiché, al contrario, risulterebbe “sintomatica di un difetto di programmazione”(Sez. reg. Friuli-Venezia Giulia n. 43/2021).

La stessa sezione (Sez. reg. Lombardia, n. 65/2022) ha riconosciuto anche la possibilità di incrementare il fondo laddove, nel corso dell’esecuzione del contratto, occorre redigere una perizia di variante di particolare complessità che comporta incremento dell’importo di gara ma previo accertamento dell’effettivo svolgimento di maggiori attività tecniche svolte dai dipendenti.

Quanto, invece alla corretta contabilizzazione, la giurisprudenza, (Sez. reg. Sardegna n. 1/2022), ha chiarito che ci deve essere stretta correlazione al mantenimento degli equilibri di bilancio, valutando la sostenibilità finanziaria della spesa. I relativi impegni di spesa, come previsto dalla Commissione Arconet, devono essere assunti a carico degli stanziamenti di spesa contenuti nel Titolo II della spesa, se si tratta di opere, e nel Titolo I, se servizi e forniture.

In conclusione, i magistrati contabili, ritengono che il mancato accantonamento, delle risorse destinate agli incentivi, nel fondo previsto dall’art. 113 e la mancata previsione nel quadro economico del singolo appalto, non consentono all’amministrazione di procedere con l’erogazione mancando la relativa copertura di spesa.

“Non è, – tuttavia – da escludere che gli incentivi non inizialmente previsti nel quadro economico trovino copertura in bilancio e conseguentemente vengano accantonati al fondo ex art.113 e al fondo per la contrattazione integrativa, al ricorrere di specifiche condizioni, nel rispetto della disciplina di settore e ove la decisione sia supportata da un adeguato corredo motivazionale”.

 

In evidenza:

ETICA PUBBLICA E COMPORTAMENTO ETICO DOPO IL D.L. 36/2022 – Relatore Dott. Riccardo Patumi
L’ANTICORRUZIONE E IL PIAO – Relatore Dott. Roberto Gerardi

 

Leggi la delibera

CC 131-2022 Lombardia

 

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