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Personale: ultimi chiarimenti Aran


L’Aran ha pubblicato sul proprio sito, il 4 agosto e il 6 settembre 2023, nuovi Orientamenti applicativi volti a fornire chiarimenti in materia di risorse decentrate, progressioni economiche, incarichi di EQ, orario di lavoro, aspettative e indennità, che si riportano di seguito.

CFL 228 – Orario di lavoro e buoni pasto

La nuova disciplina contrattuale introdotta dall’art. 35, comma 2 Ccnl. 16 novembre 2022, riconosce il buono pasto (o di usufruire della mensa), oltre che per la prestazione lavorativa svolta al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, anche per attività lavorativa prestata al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna, purché sia effettuata una pausa non inferiore ai 30 minuti.

Il contratto si è limitato a definire i presupposti di carattere generale richiesti per il riconoscimento del buono pasto, rinviando all’autonomo potere decisionale degli enti, la disciplina di dettaglio degli aspetti applicativi, previo confronto con le organizzazioni sindacali ex art. 5, comma 3, lett. m) Ccnl. 16 novembre 2022.

Spetta, quindi, agli enti definire con regolamento le regole e le condizioni per la fruizione del buono pasto, ivi compresa l’entità delle prestazioni minime (antimeridiane e pomeridiane, pomeridiane e serali o serali e notturne) richieste al personale a tal fine.

 CFL 227 – Incarichi di E.Q.

Gli enti che gestiscono in forma associata o attraverso Unione uno o più servizi possono prevedere una maggiorazione della retribuzione di posizione agli incaricati di EQ che gestiscono i servizi in forma associata fino al 30%, anche in eccedenza al limite complessivo, soltanto nel caso in cui il dipendente interessato sia utilizzato da un altro Ente a tempo parziale.

Uno dei presupposti per l’applicazione della disciplina contrattuale prevista dall’articolo 23 del Ccnl. 16 novembre 2022, come indicato nella stessa rubrica dell’articolo, è quello che debba trattarsi di “personale utilizzato a tempo parziale”. Non è possibile erogare la maggiorazione ai dipendenti che sono utilizzati a tempo pieno da un altro ente.

 CFL 226 – Aspettativa

La disciplina prevista in materia di malattia, art. 48 Ccnl. 16 novembre 2022, è sempre stata del tutto autonoma da quella in materia di aspettative, pertanto, la regola sul cumulo delle aspettative di cui all’art. 52 del CCNL del 16 novembre 2022 non troverebbe applicazione.

Preme evidenziare che, come espressamente previsto dall’art. 39 del Ccnl. 21 maggio 2018 in materia di “Aspettativa per motivi familiari e personali”, l’amministrazione conserva in ogni caso la facoltà di valutare la compatibilità dell’aspettativa con le esigenze organizzative o di servizio, potendo legittimamente non concederla.

 CFL 225 – Indennità

La disciplina del “preavviso”, contenuta nell’art. 12 del contratto 9 maggio 2006, tutt’ora vigente, al comma 7 prevede espressamente che “Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità a tutti gli effetti”.

 CLF 219, 220, 221 e 224 – Differenziali stipendiali/Progressioni economiche

L’art. 14 del nuovo contratto, che disciplina l’istituto delle progressioni economiche, non richiama la condizione che i differenziali stipendiali possano essere destinati annualmente “a una quota limitata di dipendenti”. L’Aran ha però chiarito che questo però non significa in alcun modo che tale vincolo sia venuto meno. Il principio della cd. “quota limitata”, che sottende alle procedure di progressione economiche all’interno delle aree, infatti, è un principio di legge, previsto dall’art. 23 del d.lgs. 150/2009, tutt’ora vigente.

Pertanto, non può ritenersi disapplicato per il solo fatto che la nuova formulazione letterale dell’art. 14 non lo citi espressamente. In merito a quanto previsto dal comma 2 lett. a) dell’art. 14 del nuovo contratto, possono partecipare alla procedura selettiva di progressione economica i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica.

Nel secondo capoverso della medesima lettera a) si precisa che “ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate”. Pertanto, in continuità alla precedente disciplina contenuta all’art. 16 del Ccnl. 21 maggio 2018, ai fini della verifica del requisito di partecipazione (personale che negli ultimi tre anni non abbia beneficiato di alcuna progressione economica) l’anno di attribuzione è da considerarsi compreso.

L’Aran ha chiarito che se un dipendente ha beneficiato di una progressione economica con decorrenza 01.01.2020, lo stesso potrà concorrere a una successiva procedura, disposta ai sensi della nuova disciplina contrattuale, dal 01.01.2023.

Infine, l’Aran ha chiarito che:

  • la quantificazione delle tariffe orarie per la remunerazione dell’accessorio trova le sue regole nelle stesse disposizioni contrattuali, come nel caso dello straordinario, per cui l’art. 32, comma 4, del nuovo contratto richiama esplicitamente l’art. 74 comma 2 lett. b), inerente la nozione di retribuzione base mensile, ove sono compresi anche i differenziali stipendiali;
  • i periodi di lavoro a tempo determinato, che hanno preceduto la stabilizzazione, possono concorrere ai fini della sussistenza del requisito di cui all’art. 14 comma 2 lett. a) del nuovo contratto, a condizione che siano stati prestati nella medesima categoria/area a cui si riferisce la progressione economica. Tale periodo rileverà anche ai fini dell’ulteriore requisito di ammissione relativo all’assenza negli ultimi due anni di provvedimenti disciplinari superiori alla multa.

 Aran CFL 223 – Fondo incentivante

Il computo delle risorse nel Fondo, prima a carico del bilancio ex art. 79, comma 1-bis del nuovo contratto, deve essere proporzionato alle percentuali di part time “genetico” (non per trasformazione da rapporto a tempo pieno), posta la facoltà di rientro a tempo pieno del personale acceduto al tempo parziale per trasformazione dal tempo pieno.

Aran CFL 222 – Welfare integrativo

In materia di Welfare, l’art. 82, comma 2, del nuovo contratto, a differenza di quanto previsto dall’art. 72 del Ccnl. FL 21 maggio 2018, consente agli enti, nel limite di quanto stabilito in sede di contrattazione integrativa, di destinare quota parte del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79 del medesimo CCNL, alle politiche di welfare integrativo.

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